(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 21 febbraio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La presente legge, nel rispetto della decisione n. 2004/558/CE
della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalita' di
applicazione della direttiva  64/432/CEE  del  Consiglio  per  quanto
riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari  di
animali della specie bovina in relazione  alla  rinotracheite  bovina
infettiva e l'approvazione dei programmi di  eradicazione  presentati
da alcuni Stati membri, disciplina il programma regionale finalizzato
all'eliminazione  dal  territorio  regionale   dell'agente   patogeno
responsabile della malattia virale  denominata  rinotracheite  bovina
infettiva (BHV-1), le condizioni per l'attribuzione e il mantenimento
della qualifica sanitaria di azienda  indenne  dal  virus  BHV-1,  le
procedure per la concessione di contributi per la sostituzione  degli
animali  infetti,  nonche'  le  misure  di  compensazione  volte   ad
incentivare l'attuazione del predetto programma.