(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
               Valle d'Aosta n. 3 del 17 gennaio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    La seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 (Riduzione dell'indennita' di carica e dell'indennita' di funzione) 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al  giorno  antecedente
la data della  prima  riunione  del  Consiglio  regionale  della  XIV
legislatura, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1,  della
legge regionale  21  agosto  1995,  n.  33  (Norme  sulle  indennita'
spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e  sulla  previdenza
dei consiglieri regionali), l'indennita' di  carica  dei  consiglieri
regionali  e'  stabilita   nella   misura   del   65,10   per   cento
dell'indennita' mensile lorda di carica percepita alla  data  del  1°
ottobre 2011, dai componenti della  Camera  dei  Deputati,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 31  ottobre  1965,  n.  1261  (Determinazione
dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento). 
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al  giorno  antecedente
la data della  prima  riunione  del  Consiglio  regionale  della  XIV
legislatura, in deroga a quanto previsto dall'art. 5,  commi  1  e  2
della legge  regionale  n.  33/1995,  l'indennita'  di  funzione  dei
consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni e'  stabilita
nelle seguenti misure del''indennita' mensile lorda  percepita,  alla
data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati: 
      a) al Presidente del Consiglio regionale e al Parlamento  della
Regione: 51,15 per cento; 
      b)  al  Presidente  della  Regione  per  l'espletamento   delle
funzioni prefettizie: 4,65 per cento; 
      c) ai componenti della Giunta regionale: 35,81 per cento; 
      d) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: 15,35 per cento; 
      e) ai Presidenti  delle  Commissioni  consiliari,  istituite  a
norma dello statuto del regolamento interno del Consiglio  regionale,
nonche'  ai  segretari  dell'ufficio  di  Presidenza  del   Consiglio
regionale: 7,67 per cento; 
    3. I consiglieri regionali possono rinunciare  all'indennita'  di
carica e all'indennita' di funzione ovvero indicare  una  percentuale
delle stesse inferiore a quelle previste dai commi 1 e 2 per l'intero
arco  temporale  ivi  previsto,   con   apposita   dichiarazione   da
trasmettere alla Presidenza del Consiglio  regionale  entro  quindici
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    4. La riduzione dell'indennita' di carica di cui al comma  1  non
ha   effetti   a   fini   previdenziali   e   della   quantificazione
dell'indennita' di fine mandato.