(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                     n. 10 del 22 febbraio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   Modifica all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 13/2008 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 ottobre  2008,
n. 13 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema
sanzionatorio) e' sostituito dal seguente: 
    «3. Nei casi di alterazione o di utilizzo di titoli  falsificati,
oltre alle sanzioni di cui al comma 1,  lettera  b),  per  i  servizi
urbani, e al comma 2, lettera b), per i servizi ferroviari, i servizi
automobilistici suburbani e interurbani,  si  applicano  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli 465
e 466 del codice penale, cosi' come modificati dagli articoli 41 e 42
del decreto legislativo 30 dicembre 1999,  n.  507  (Depenalizzazione
dei reati minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).».