(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 22 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 13/2008 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio) e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di alterazione o di utilizzo di titoli falsificati, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, lettera b), per i servizi urbani, e al comma 2, lettera b), per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani e interurbani, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli 465 e 466 del codice penale, cosi' come modificati dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).».