(Pubblicata nel suppl. ord. n. 145 al Bollettino ufficiale 
            della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche all'art. 12 della legge regionale 6 dicembre  2004,  n.  17
  «Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla
  legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni
  a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
  amministrativo) e successive modifiche»). 
    1. All'art. 12 della legge regionale n. 17/2004 sono apportate le
seguenti modifiche: 
      a) al comma 5 le parole: «non superiore  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci anni»; 
      b) al comma 6 le parole: «per un  massimo  di  due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «per un massimo di cinque anni»; 
      c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Il comune puo' autorizzare un secondo ampliamento delle
attivita' estrattive in corso per un massimo di cinque  anni,  previa
indizione della conferenza di servizi di cui all'art.  8,  comma  10,
dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in  cui  sussistano
specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nonche'
il  preminente  interesse  socioeconomico  sovra  comunale   indicati
nell'apposita domanda presentata dal soggetto interessato, secondo le
modalita' previste nel regolamento regionale di cui all'art. 7.».