(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche» e successive modifiche. 1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche e' sostituito dal seguente: «4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attivita' autorizzate: a) l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti; b) l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali; c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo; d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende.».