(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino Ufficiale 
            della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica all'art. 23 della legge  regionale  6  agosto  2007,  n.  13
  «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge
  regionale 6 agosto 1999, n. 14  "Organizzazione  delle  funzioni  a
  livello regionale e locale per la realizzazione  del  decentramento
  amministrativo" e successive modifiche» e successive modifiche. 
    1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge  regionale  n.  13/2007  e
successive modifiche e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Sono  strutture  ricettive  all'aria  aperta   i   complessi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per  la
sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di  mezzi  autonomi  di
pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi  autonomi  di
pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre  alla
realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono  consentite,
esclusivamente per l'esercizio delle attivita' autorizzate: 
      a) l'installazione  ed  il  rimessaggio  dei  mezzi  mobili  di
pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case  mobili,  e
dei relativi preingressi e cucinotti; 
      b) l'installazione  di  manufatti  realizzati  con  sistemi  di
prefabbricazione  leggera,  quali  tukul,  gusci,  capanni,  bungalow
monolocali, bilocali, trilocali; 
      c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci,  capanni,
bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi
al suolo; 
      d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse  al
suolo e di facile rimozione, quali le tende.».