(Pubblicato nel S.O. n. 131 al Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 25 del 7 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni 1. All'art. 67 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La determinazione, qualora non contenga un impegno di spesa, acquista efficacia dalla data di registrazione di cui al comma 2. Nel caso la determinazione disponga un impegno di spesa, la stessa diventa efficace dalla data di registrazione dell'impegno ai sensi del comma 8.»; b) i commi 11 e 12 sono abrogati.