(Pubblicato nel S.O. n. 131 al  Bollettino  Ufficiale  della  regione
                   Lazio n. 25 del 7 luglio 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002,  n.
                    1 e successive modificazioni 
 
    1. All'art. 67 del r.r. 1/2002 e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a)  il  comma  9   e'   sostituito   dal   seguente:   «9.   La
determinazione, qualora non contenga un impegno  di  spesa,  acquista
efficacia dalla data di registrazione di cui al comma 2. Nel caso  la
determinazione disponga  un  impegno  di  spesa,  la  stessa  diventa
efficace dalla data di registrazione dell'impegno ai sensi del  comma
8.»; 
      b) i commi 11 e 12 sono abrogati.