(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n.
                                 11 
              del 16 marzo 2012 della regione Sardegna) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario 
 
    1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo  8
dello Statuto speciale per la Sardegna, rispetto all'annualita' 2009,
in prosieguo alle manovre finanziarie 2010 e 2011, l'incremento delle
sotto elencate quote di compartecipazioni erariali devolute derivante
dal loro naturale andamento e' stimato per l'anno 2012  nella  misura
accanto alle stesse indicata: 
      a) imposta sul reddito (IRE) euro 543.000.000 
      b) imposta sul reddito delle societa' (IRES) euro 54.000.000 
      c) imposta di fabbricazione euro 9.000.000 
      d)  proventi  derivanti   da   nuove   compartecipazioni   euro
353.000.000 
      e) imposta sul valore aggiunto euro 333.000.000 
      f) imposte sostitutive euro 7.000.000 
    2. Alla copertura del disavanzo a  tutto  il  31  dicembre  2011,
stimato in complessivi  euro  800.000.000,  derivante  dalla  mancata
contrazione dei mutui gia' autorizzati a  pareggio  delle  precedenti
manovre finanziarie per  spese  d'investimento  cosi'  come  indicate
dall'articolo 3, commi 16-21 della legge 24  dicembre  2003,  n.  350
(legge finanziaria 2004), si provvede  mediante  rinnovo,  anche  per
quota  parte,  nell'anno  2012  delle  seguenti  autorizzazioni   per
l'importo accanto alle stesse indicato: 
      a) euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009); 
      b) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della
legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006); 
      c) euro 134.241.000 ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della
legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005). 
    3. La contrazione dei mutui di cui  al  comma  2  e'  effettuata,
sulla base delle esigenze di cassa, per una durata  non  superiore  a
trenta anni e ad un tasso  di  riferimento  non  superiore  a  quello
applicato dalla Cassa depositi e  prestiti;  i  relativi  oneri  sono
valutati in euro 57.273.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al  2041
(UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006). 
    4. Nelle tabelle A e B sono indicate le  voci  da  iscrivere  nei
fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che  si  prevede
possano essere approvati nel corso dell'esercizio  2012;  i  relativi
stanziamenti sono determinati come segue: 
      a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002) 
        Fondi regionali (cap. SC08.0024) 
        2012 euro 17.000.000 
        2013 euro 24.105.000 
        2014 euro 40.000.000 
      b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003) 
        Fondi regionali (cap. SC08.0034) 
        2012 euro 
        2013 euro 
        2014 euro 
    5. Le autorizzazioni  di  spesa  per  le  quali  le  disposizioni
vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro  quantificazione,  a'
termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2
agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e
di contabilita' della Regione autonoma  della  Sardegna.  Abrogazione
della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge  regionale  5
maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9  giugno  1999,  n.  23),
sono determinate,  per  gli  anni  2012-2014  nella  misura  indicata
nell'allegata tabella C. 
    6. Le autorizzazioni  di  spesa  per  le  quali  si  dispone  una
riduzione o un incremento,  a'  termini  dell'articolo  4,  comma  1,
lettera f), della legge regionale 2 agosto  2006,  n.  11  (Norme  in
materia di  programmazione,  di  bilancio  e  di  contabilita'  della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale  7
luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5  maggio  1983,  n.  11  e
della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23),  sono  determinate,  per
gli anni 2012-2014, nella misura indicata nell'allegata tabella D. 
    7.  I  proponenti   delle   istanze   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della
legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori
economico e  sociale),  e  dell'articolo  1,  comma  17  della  legge
regionale 28 dicembre 2009,  n.  5  (legge  finanziaria  2010),  sono
tenuti  al  pagamento  degli  oneri   istruttori,   determinati   con
deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri istruttori  non  sono
dovuti nel caso in cui il proponente sia un ente pubblico. Le entrate
derivanti da  tali  oneri  istruttori  sono  destinate,  con  decreto
dell'Assessore competente in materia di bilancio, alle  attivita'  di
supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale  e  per
l'istruttoria  delle  istanze  in  materia   di   fonti   energetiche
rinnovabili. 
    8. Non si applicano per gli anni 2012 e  2013  gli  articoli  38,
comma 5, e 60, commi 7, 8 e 8 ter della legge  regionale  n.  11  del
2006. 
    9. In sede  di  predisposizione  del  rendiconto  generale  della
Regione per l'anno 2011, le somme sussistenti nel conto  dei  residui
quali residui di stanziamento sono dichiarate  economia  di  spesa  e
cancellate dalle scritture contabili. 
    10. Il comma 9 non si applica a residui di stanziamento destinati
al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali  e
a quelli aventi le seguenti destinazioni  sussistenti  in  conto  dei
capitoli per ciascuno indicati: 
      a)  fondo  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita',   capitolo
SC01.0628 (UPB S01.03.010); 
      b) fondo di garanzia a favore delle imprese capitolo  SC08.0005
(UPB S08.01.001); 
      c) interventi di rilancio e di reindustrializzazione  dell'area
di Arbatax, capitolo SC06.0535 (UPB S06.03.017); 
      d) interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione
del  rischio  idrogeologico  dei  bacini   idrografici   dei   comuni
interessati dagli eventi  alluvionali  verificatisi  nell'anno  2008,
capitolo SC04.0389 (UPB S04.03.004); 
      e) interventi di  cui  all'articolo  5  comma  19  della  legge
regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011), capitolo  SC02.0589
(UPB S02.02.004). 
    11. Al fine di dare piena attuazione: 
      a) agli  accordi  e  ai  procedimenti  di  stabilizzazione  dei
lavoratori  socialmente  utili  (LSU),   le   somme   non   impegnate
nell'esercizio 2011, gia' destinate agli interventi in  materia,  ivi
comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono  conservate
nel conto dei  residui  per  essere  impegnate  nell'anno  2012  (UPB
S06.06.004 e S06.06.005); 
      b) agli interventi previsti per l'occupazione, il lavoro  e  la
ricerca, le somme non impegnate entro il 31 dicembre  2011,  comprese
quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto
dei residui per essere impegnate  nell'anno  2012  a  condizione  che
afferiscano a procedure di evidenza pubblica bandite  nell'anno  2011
di accordi in corso di perfezionamento. Le somme impegnate  entro  il
31 dicembre 2011, relative a procedure di evidenza  pubblica  bandite
ed aggiudicate nell'anno 2011, che si rendono disponibili  a  seguito
di revoca del beneficio o di rinuncia da parte  dell'avente  diritto,
sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. 
    12.  Per  garantire  la  copertura  di  spesa   dei   bandi   per
l'erogazione   di   contributi   e   sovvenzioni   non   perfezionati
nell'esercizio  di  competenza   con   impegni   assunti   ai   sensi
dell'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 2006, possono essere
utilizzate le risorse stanziate nell'esercizio successivo. 
    13.  Per  evitare  la   formazione   di   residui   passivi,   le
autorizzazioni di spesa per interventi che si attuano in  piu'  anni,
sono ripartite sugli stanziamenti del bilancio pluriennale in ragione
delle effettive esigenze di cassa; qualora l'intervento superi l'arco
temporale del bilancio pluriennale, i bilanci degli  anni  successivi
ne devono tenere conto. 
    14. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al  comma
13, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta
dei  singoli  assessori  interessati  di  concerto  con   l'Assessore
competente in materia di bilancio, predispone il programma  di  spesa
degli interventi che si attuano in  piu'  anni,  finalizzato  ad  una
elaborazione coerente del bilancio pluriennale. Il programma contiene
l'importo complessivo del finanziamento destinato alla  realizzazione
dell'intervento, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione, i tempi
di realizzazione e le relative scadenze, che  costituiscono  la  base
per l'assunzione dei correlati impegni di spesa. Il mancato  rispetto
del termine per l'avvio dell'intervento comporta  il  definanziamento
dell'intervento medesimo. 
    15. Il programma di cui al comma 14 costituisce apposita  tabella
da  allegare  alla  legge  finanziaria  della   manovra   finanziaria
dell'esercizio successivo a quello della sua predisposizione. 
    16. Nelle direttive per  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno per l'anno  2012  sono  considerati  prioritari  i  pagamenti
riportati alla  allegata  tabella  E  e  relativi  al  fondo  di  cui
all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio  2007,  n.  2  (legge
finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, riguardanti
l'emergenza sociale, il contrasto  alla  poverta',  l'istruzione,  la
ricerca e l'occupazione. 
    17. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e comunque entro il 31 marzo 2012 sono trasferiti agli
enti locali il  saldo  della  quota  di  competenza  per  l'esercizio
precedente ed il 40 per cento della quota di competenza per il  nuovo
anno del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2  del
2007, e successive modifiche e integrazioni; le successive quote sono
erogate, previa autocertificazione degli enti  locali,  dell'avvenuta
spesa del 90 per cento di quanto trasferito. 
    18. Le disposizioni del comma 17 si applicano in via  transitoria
per non  oltre  due  anni  e  fino  alla  definizione  di  una  nuova
disciplina che consenta l'erogazione entro il 31 marzo di  ogni  anno
dell'80 per cento del fondo e l'erogazione  del  saldo  entro  il  30
ottobre, sulla base del rendiconto della spesa di almeno  il  90  per
cento di quanto gia' erogato. 
    19. Una quota fino al 25 per cento dello stanziamento autorizzato
in conto dell'UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628) puo' essere  utilizzata
anche per incrementare le risorse  di  cui  alla  legge  regionale  7
agosto  2007,  n.  7  (Promozione   della   ricerca   scientifica   e
dell'innovazione tecnologica in Sardegna). 
    20. Alla definizione dell'ammontare delle  risorse  destinate  ai
pacchetti integrati di  agevolazione  (PIA)  possono  concorrere  gli
stanziamenti autorizzati nelle varie leggi di incentivazione relative
ai settori produttivi interessati nei PIA medesimi. 
    21. La Giunta regionale, entro centoventi giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  da'  attuazione  a  quanto
disposto per gli strumenti di agevolazione a favore del sistema delle
imprese dall'articolo 25, commi da 1 a 6, della legge regionale n.  2
del 2007, e successive modifiche e integrazioni,  sulla  base  di  un
piano di sviluppo approvato su proposta dell'Assessore competente  in
materia di programmazione di concerto con  gli  assessori  competenti
per materia. 
    22. Le somme stanziate in conto  competenza  del  bilancio  della
Regione destinate al finanziamento  del  fondo  sanitario  regionale,
quota indistinta, sono erogate a favore delle aziende sanitarie quali
acconti e conguagliate nell'esercizio successivo. 
    23. Le somme stanziate e non  impegnate  nell'esercizio  2011  ai
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9  giugno  1999,  n.  24
(Istituzione   dell'Ente   foreste   della   Sardegna,   soppressione
dell'Azienda delle foreste demaniali  della  Regione  sarda  e  norme
sulla  programmazione  degli  interventi  regionali  in  materia   di
forestazione), sussistenti  in  conto  del  capitolo  SC04.1919  (UPB
S04.08.007) sono conservate in conto residui per  essere  utilizzate,
per le medesime finalita', nell'esercizio 2012. 
    24. Al fine di  ridurre  i  tempi  di  pagamento  della  pubblica
amministrazione, i finanziamenti regionali concessi  a  favore  degli
enti locali per la realizzazione di opere pubbliche possono, in tutto
o  in  parte,  intendersi  incassati  nella  misura   dei   pagamenti
effettuati a decorrere dal 1° giugno 2012 nei confronti delle imprese
appaltatrici. 
    25. Nella lettera a) del comma 29 dell'articolo  18  della  legge
regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni  nei  vari  settori  di
intervento), le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole  «comma
2». L'efficacia della presente disposizione  decorre  dalla  data  di
entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011. 
    26. Al comma 7 dell'articolo 2 della  legge  regionale  18  marzo
2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di  enti  locali),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) le parole da: «assunzioni di personale» a: «onere  e'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «assunzioni  di   personale   a   tempo
determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, contratti di  formazione  lavoro,  somministrazione  di
lavoro di cui all'articolo 70,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione  delle  deleghe  in
materia di occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla legge  14
febbraio 2003, n.  30),  e  altri  rapporti  formativi  derivanti  da
processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione  di  programmi
finalizzati all'occupazione o il cui onere e' comunque»; 
      b) la cifra «40 per cento» e' sostituita da «50 per cento»; 
      c) dopo le parole: «legge n. 122 del  2010»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  successive  modifiche,  integrazioni  e  disposizioni,
dell'articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge  12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2012),
articolo 4, comma 102, lettere a) e b).». 
    27. Alla lettera b) del  comma  1  dell'articolo  1  della  legge
regionale  4  agosto  2011,  n.  18  (Unioni  di  comuni:   modifiche
all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per
le unioni di comuni e  le  comunita'  montane.  Ambiti  adeguati  per
l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per  i  piccoli
comuni), dopo le parole «stipulare convenzioni  a  progetto  o»  sono
aggiunte le seguenti parole: «assunzioni a tempo determinato». 
    28. Al punto 2) della lettera b)  del  comma  2  dell'articolo  3
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria  2009),
dopo le parole «direzione lavori» e' inserita la seguente  frase:  «,
ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario puo'  eseguire
la progettazione e la direzione lavori. In tal  caso,  l'approvazione
del progetto  e'  subordinata  al  parere  di  conformita'  dell'Ente
foreste». 
    29.  Sono  trasferite  alla  Presidenza  della  Regione,  che  le
esercita anche tramite la societa' in house  della  Regione  autonoma
della   Sardegna   «Sardegna   IT»,   le   competenze   inerenti   la
progettazione,  gestione  ed  evoluzione  dei   sistemi   informativi
dell'Amministrazione regionale, con esclusione  del  progetto  scuola
digitale,  compresi  i  sistemi  ICT  distribuiti  all'interno  delle
direzioni generali della Regione, il Sistema  informativo  sanitario,
la Rete telematica regionale ed i sistemi di telefonia; alla societa'
Sardegna IT e' altresi' affidata la gestione delle infrastrutture  in
fibra ottica terrestri e sottomarine e il  Centro  servizi  regionale
(CSR). La societa' in-house Sardegna  IT  opera  sotto  il  controllo
della Presidenza della Regione.