(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 14 marzo 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'art. 5 1. L'art. 5 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni) e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni). - 1. La compartecipazione al costo della quota sociale delle prestazioni di cui all'art. 3 e' dovuta dalla persona non autosufficiente destinataria delle prestazioni medesime. 2. La compartecipazione di cui al comma 1 e' definita in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del solo soggetto non autosufficiente, estratto dall'ISEE del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), tenendo anche conto di eventuali persone a carico del soggetto stesso, come risultanti da certificazione fiscale. 3. Per gli interventi a carattere residenziale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) la compartecipazione al costo delle prestazioni tiene conto inoltre: a) dell'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili); b) dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); c) della pensione di inabilita' per persone riconosciute cieche assolute di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili) e della pensione per le persone sordomute di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti); d) dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL nei casi di invalidita' permanente di cui all'Allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); e) di eventuali contribuzioni facoltative di familiari e parenti. 4. Nel calcolo dell'ISEE effettuato al fine di definire la compartecipazione prevista per i servizi residenziali di cui al comma 3 rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), si detrae, fino a concorrenza, oltre a quanto previsto dal citato d.lgs. 109/1998, una ulteriore franchigia, riferita al patrimonio del solo richiedente del servizio, pari a euro 200.000,00. 5. La Giunta regionale definisce le modalita' per il calcolo dell'ISEE di cui al comma 2 e predispone la relativa modulistica.».