(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.  11  del
                           14 marzo 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE 
 
 
            ha espresso il parere previsto dall'art. 39, 
                   comma 1 dello Statuto regionale 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 5 
 
    1. L'art. 5 del regolamento regionale 20  maggio  2009,  n.  4  -
Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno  2008,  n.  9
(Istituzione  del  Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza  e
modalita' di accesso alle prestazioni) e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  5  (Criteri  per  la  compartecipazione  al  costo   delle
prestazioni). - 1. La compartecipazione al costo della quota  sociale
delle prestazioni di cui all'art.  3  e'  dovuta  dalla  persona  non
autosufficiente destinataria delle prestazioni medesime. 
    2. La compartecipazione di cui al comma 1  e'  definita  in  base
all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del solo
soggetto non autosufficiente, estratto dall'ISEE del nucleo familiare
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109  (Definizioni  di
criteri unificati  di  valutazione  della  situazione  economica  dei
soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate,  a  norma
dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n.  449),  tenendo
anche conto di eventuali persone a carico del soggetto  stesso,  come
risultanti da certificazione fiscale. 
    3. Per gli interventi a carattere residenziale di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c) la compartecipazione al costo  delle  prestazioni
tiene conto inoltre: 
      a) dell'indennita' di accompagnamento  di  cui  alla  legge  11
febbraio 1980, n. 18 (Indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi
civili totalmente inabili); 
      b) dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della  legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare); 
      c) della pensione di inabilita' per persone riconosciute cieche
assolute di cui alla legge 27 maggio 1970, n.  382  (Disposizioni  in
materia di assistenza ai ciechi  civili)  e  della  pensione  per  le
persone sordomute di cui alla legge 26 maggio 1970, n.  381  (Aumento
del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per
la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno
di assistenza ai sordomuti); 
      d) dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato
dall'INAIL nei casi di invalidita' permanente di cui  all'Allegato  3
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124
(Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 
      e)  di  eventuali  contribuzioni  facoltative  di  familiari  e
parenti. 
    4. Nel calcolo  dell'ISEE  effettuato  al  fine  di  definire  la
compartecipazione prevista per i servizi residenziali di cui al comma
3 rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi  dell'art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  alla  somma  dei  valori  del
patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati ai sensi  del  d.lgs.
31  marzo  1998,  n.  109  (Definizioni  di  criteri   unificati   di
valutazione della situazione economica dei  soggetti  che  richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449), si detrae, fino a concorrenza, oltre
a  quanto  previsto  dal  citato  d.lgs.  109/1998,   una   ulteriore
franchigia, riferita al patrimonio del solo richiedente del servizio,
pari a euro 200.000,00. 
    5. La Giunta regionale definisce  le  modalita'  per  il  calcolo
dell'ISEE di cui al comma 2 e predispone la relativa modulistica.».