(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 
      della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Riqualificazione urbanistica con interventi 
                  di edilizia sociale convenzionata 
 
    1. Ai fini della realizzazione di alloggi sociali di cui all'art.
5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e al decreto del Ministro  delle
infrastrutture 22 aprile 2008, si applica in  Sicilia  la  disciplina
prevista dall'art. 11 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  in
attuazione di quanto previsto dai commi 258 e 259 dell'art.  1  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Per  la  realizzazione  di  tali
interventi puo' ricorrersi agli strumenti del  Partenariato  pubblico
privato (PPP)  di  cui  al  comma  15-ter  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
    2. Con regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione,  su  proposta  dell'Assessore  regionale   per   l'economia,
dell'Assessore regionale per  le  infrastrutture  e  la  mobilita'  e
dell'Assessore regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente,  previa
delibera della Giunta regionale, da  emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della
competente  commissione   legislativa   della   Assemblea   regionale
siciliana,  sono  disciplinate  le   modalita'   attuative   per   la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed in particolare: 
    a) i criteri per l'individuazione delle aree in  cui  localizzare
gli  interventi,   secondo   le   previsioni   degli   strumenti   di
programmazione urbanistica o in deroga agli stessi; 
    b) le modalita' di individuazione e scelta  dei  partner  privati
degli interventi, secondo criteri  di  trasparenza,  imparzialita'  e
tutela della concorrenza; 
    c) le modalita' e le condizioni per la valutazione delle proposte
dei privati e per  la  negoziazione  degli  accordi  di  Partenariato
pubblico privato (PPP); 
    d) le eventuali premialita', sia in termini di volumi edificabili
che  di  agevolazioni  fiscali  e/o  finanziarie,  da  attribuire  ai
promotori degli interventi, secondo le condizioni  ed  i  limiti  ivi
stabiliti; 
    e) le procedure amministrative a cui ricorrere per l'approvazione
e l'attuazione degli interventi, secondo criteri di semplificazione e
trasparenza; 
    f) gli obiettivi minimi da conseguirsi, da parte dei  comuni,  in
termini di  disponibilita'  di  alloggi  sociali  e  riqualificazione
urbanistica, in relazione  alle  caratteristiche  dell'intervento  ed
alle  quote  di  investimento  pubblico  e  privato  complessivamente
previste; 
    g) le modalita' per  consentire,  fra  i  costi  dell'intervento,
l'eventuale  inclusione  delle  spese   della   relativa   assistenza
tecnico-amministrativa ai comuni.