(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrita' fisica e psicologica, della sicurezza, della liberta' e della dignita' della persona. 2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identita' di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo. 3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad esse di recuperare la propria autonoma individualita' e di riconquistare la propria liberta', nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.