(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 
      della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro
le donne costituisce una violenza di  genere  e  una  violazione  dei
diritti umani, dell'integrita' fisica e psicologica, della sicurezza,
della liberta' e della dignita' della persona. 
    2. Ai fini della  presente  legge,  per  violenza  di  genere  si
intende qualsiasi forma  di  violenza  rivolta  contro  le  donne  in
ragione   della   loro   identita'   di   genere,   indipendentemente
dall'orientamento politico, religioso, sessuale  o  dall'etnia  delle
vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza  sessuale
e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica,  psicologica  ed
economica che un uomo esercita su una donna  in  ambito  familiare  o
lavorativo. 
    3. La Regione assicura alle vittime della  violenza  ed  ai  loro
figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad  esse
di recuperare la propria autonoma individualita' e  di  riconquistare
la   propria   liberta',   nel   rispetto   della   riservatezza    e
dell'anonimato.