(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 
      della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
 
    1. Il Governo della Regione e' autorizzato, a norma  dell'art.  6
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed
integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara'
approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo  2012,
il bilancio della Regione per l'anno finanziario  2012,  secondo  gli
stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno
di legge nonche' le note  di  variazioni  presentate  e  gli  effetti
derivanti  dalle  disposizioni  approvate  dall'Assemblea   regionale
siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011. 
    2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni  e
nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese
di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge  regionale  8  luglio
1977, n. 47, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  spese
concernenti la realizzazione di interventi  comunitari  previsti  nel
Programma operativo 2007-2013 e nei Programmi PAR-FAS 20072013,  alle
spese per la prevenzione e gli  interventi  per  il  controllo  degli
incendi  boschivi,  per  interventi  di  tipo  conservativo   e   per
interventi nel settore della forestazione nonche' per gli  interventi
di protezione civile.