(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Esercizio provvisorio del bilancio della Regione 1. Il Governo della Regione e' autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonche' le note di variazioni presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate dall'Assemblea regionale siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011. 2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nei Programmi PAR-FAS 20072013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione nonche' per gli interventi di protezione civile.