(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione  Siciliana
                   p. I n. 3 del 20 gennaio 2012) 
 
                          REGIONE SICILIANA 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive. 
                          Natura giuridica 
 
    1. Nel  quadro  degli  indirizzi  strategici  di  programmazione,
promozione, valorizzazione ed incremento delle attivita'  produttive,
in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della
Regione  siciliana  e,  altresi',  dell'articolo   26   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di assicurare  l'esercizio
unitario  delle  funzioni   amministrative   nell'intero   territorio
regionale in ossequio ai predetti indirizzi  strategici,  la  Regione
svolge  la  propria  attivita'  di  regolamentazione,   gestione   ed
intervento nell'ambito  delle  aree  destinate  allo  svolgimento  di
attivita' produttive attraverso l'Istituto regionale per lo  sviluppo
delle attivita' produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e
disciplinato  dalla  presente  legge.  L'Istituto  regionale  per  lo
sviluppo delle attivita' produttive e' ente pubblico  non  economico,
sottoposto  alla  vigilanza,  indirizzo,  controllo  e  tutela  della
Regione per il tramite  dell'Assessorato  regionale  delle  attivita'
produttive, che la esercita ai sensi della presente legge. 
    2.  Ai  fini  della  presente  legge,  le  aree  destinate   allo
svolgimento di attivita' produttive sono quelle  gia'  attribuite  ai
Consorzi per le aree di sviluppo  industriale  regolati  dalla  legge
regionale 4 gennaio 1984, n. 1.  Con  decreto  del  Presidente  della
Regione,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  le  attivita'
produttive, previa delibera  della  Giunta  regionale,  e'  possibile
istituire,  modificare  o  sopprimere  le  aree  da  destinare   allo
svolgimento   di   attivita'   produttive.   Al    procedimento    di
individuazione delle  aree  da  istituire,  modificare  o  sopprimere
partecipano gli enti locali interessati.