(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
p. I n. 3 del 20 gennaio 2012)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive.
Natura giuridica
1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione,
promozione, valorizzazione ed incremento delle attivita' produttive,
in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della
Regione siciliana e, altresi', dell'articolo 26 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di assicurare l'esercizio
unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio
regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione
svolge la propria attivita' di regolamentazione, gestione ed
intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di
attivita' produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo
delle attivita' produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e
disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo
sviluppo delle attivita' produttive e' ente pubblico non economico,
sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della
Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attivita'
produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo
svolgimento di attivita' produttive sono quelle gia' attribuite ai
Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge
regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attivita'
produttive, previa delibera della Giunta regionale, e' possibile
istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo
svolgimento di attivita' produttive. Al procedimento di
individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere
partecipano gli enti locali interessati.