(Pubblicata nell Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 
       della Regione siciliana  p. I n. 3 del 20 gennaio 2012) 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Norme di contenimento della spesa 
 
    1. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. 
    2. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. 
    3. Per il triennio  2015-2017  la  dotazione  organica,  prevista
dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni, e' diminuita annualmente del 50 per  cento
del personale di ruolo a qualunque titolo  cessato  dal  rapporto  di
lavoro nel corso dell'anno precedente. 
    4. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e
degli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie  locali  e
della funzione pubblica e' autorizzato a comandare o  distaccare  per
un biennio presso gli enti locali, previo  assenso  dell'interessato,
personale regionale con  qualifica  dirigenziale  con  oneri  per  il
trattamento economico fondamentale a carico  dell'amministrazione  di
appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla  osta
dell'amministrazione di appartenenza sono stabiliti  dall'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica,  d'intesa
con le organizzazioni sindacali di categoria, con  l'ANCI  Sicilia  e
con l'Unione regionale province  siciliane.  Le  procedure  prevedono
l'attivazione di  processi  di  mobilita'  volontaria  del  personale
regionale in posizione di comando o distacco presso gli  enti  locali
al termine del biennio, quale  presupposto  per  l'autorizzazione  al
comando o distacco di cui al presente comma. 
    5. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione puo' essere
utilizzato in ogni  ramo  d'amministrazione  indipendentemente  dalle
finalita' per le quali e' stato in origine assunto. 
    6. Per il triennio 2012-2014 il costo del  trattamento  economico
complessivo fondamentale  dei  dipendenti  della  Regione,  anche  di
qualifica dirigenziale, non puo' superare, in  ogni  caso,  il  costo
corrispondente sostenuto  nell'anno  2010,  al  netto  degli  effetti
derivanti da eventi  straordinari  della  dinamica  retributiva,  ivi
incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di
lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati. 
    7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  e  sino  al  31  dicembre  2014,  il   trattamento   economico
complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche  di
livello generale, non puo' essere stabilito  in  misura  superiore  a
quello previsto  nel  contratto  stipulato  dal  precedente  titolare
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono  fatti  salvi
gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni
2006-2007 e 2008-2009. 
    8. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo  delle
risorse  destinate  annualmente   al   trattamento   accessorio   del
personale, anche  di  livello  dirigenziale,  non  puo'  superare  il
corrispondente  importo  destinato  nell'anno  2011  al  netto  delle
economie  riprodotte  nello  stesso  anno  ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni contrattuali.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario
2012, la  dotazione  del  fondo  per  il  pagamento  del  trattamento
accessorio  del   personale   con   qualifica   diversa   da   quella
dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione
del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni
uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'art.  5  dell'accordo
30 giugno 2003, recepito con decreto del Presidente della Regione  26
settembre 2003, nonche' per le finalita' di cui al comma 1  dell'art.
13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  21,  e'  stabilita  in
5.500 migliaia di euro annui. 
    9.  Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. 
    10. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del  comparto
e della dirigenza della Regione e  degli  enti  che  ne  applicano  i
contratti sono rinviati al 2014 e non si da' luogo a recupero per  il
quadriennio precedente. 
    11. All'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985,  n.  41  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al primo comma, dopo la parola «determinati,» sono  inserite
le parole «e comunque non oltre la scadenza del mandato,»; la  parola
«tre» e' sostituita dalla parola «due»; 
      b) al secondo comma, le parole «la cui misura non puo' comunque
superare    il    trattamento    economico    tabellare     previsto,
rispettivamente, per il Segretario generale  della  Presidenza  della
Regione e per il direttore regionale  con  venti  anni  d'anzianita'»
sono sostituite dalle parole «la cui  misura  non  puo'  superare  il
tetto massimo  di  un  quarto  del  trattamento  economico  tabellare
previsto,  rispettivamente,  per   il   Segretario   generale   della
Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti  anni
d'anzianita', nei limiti degli stanziamenti di bilancio.».