(Pubblicata nell Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana p. I n. 3 del 20 gennaio 2012) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Norme di contenimento della spesa 1. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. 2. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. 3. Per il triennio 2015-2017 la dotazione organica, prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e' diminuita annualmente del 50 per cento del personale di ruolo a qualunque titolo cessato dal rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. 4. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e' autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell'interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l'ANCI Sicilia e con l'Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l'attivazione di processi di mobilita' volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l'autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma. 5. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione puo' essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalita' per le quali e' stato in origine assunto. 6. Per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non puo' superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non puo' essere stabilito in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e 2008-2009. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non puo' superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la dotazione del fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003, recepito con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2003, nonche' per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e' stabilita in 5.500 migliaia di euro annui. 9. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. 10. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si da' luogo a recupero per il quadriennio precedente. 11. All'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, dopo la parola «determinati,» sono inserite le parole «e comunque non oltre la scadenza del mandato,»; la parola «tre» e' sostituita dalla parola «due»; b) al secondo comma, le parole «la cui misura non puo' comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianita'» sono sostituite dalle parole «la cui misura non puo' superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianita', nei limiti degli stanziamenti di bilancio.».