(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2012) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto; Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REEGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall'art. 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, e' sostituito dal seguente: «1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente».