(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale 
           della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2012) 
 
    La competente Commissione  consiliare  in  sede  legislativa,  ai
sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto; 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REEGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   Modifica all'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 13  aprile  1995,
n.  60  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale   per   la   protezione
ambientale), come modificato dall'art. 6  della  legge  regionale  20
novembre 2002, n. 28, e' sostituito dal seguente: «1. Il collegio dei
revisori dura in carica  tre  anni  ed  e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP)
in rappresentanza delle province, nominati  con  deliberazione  della
Giunta regionale su proposta del suo Presidente».