(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 20 marzo 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n.  15
viene inserito il seguente articolo: 
      «Art.  2-bis.   (Disposizioni   in   materia   di   addizionale
provinciale e comunale all'accisa sull'energia  elettrica).  -  1.  A
decorrere dal  1°  gennaio  2012  l'addizionale  provinciale  di  cui
all'art. 9-bis della legge provinciale  18  agosto  1983,  n.  32,  e
successive  modifiche,  e  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, e' ridotta di 9,30  euro  per
mille kwh». 
    2. I comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, possono ridurre le  addizionali  comunali  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del  decreto-legge  28  novembre
1988, n. 511, a decorrere dal 1° gennaio  2012,  rispettivamente,  di
18,59 euro per mille kwh e di 20,40 euro per  mille  kwh.  Fino  alla
predetta scadenza del termine utile per l'adozione della riduzione da
parte del comune, i versamenti in acconto delle predette  addizionali
relativi all'anno 2012 sono sospesi. Per i comuni, le diminuzioni  di
introito connesse alle predette riduzioni delle addizionali,  possono
trovare compensazione nell'ambito degli accordi sulla finanza  locale
di cui alla legge provinciale 14 febbraio  1992,  n.  6,  in  ragione
dell'esito delle procedure di cui all'art. 27 della  legge  5  maggio
2009, n. 42, e successive modifiche. 
    3. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 1 e 2,
i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi  all'anno
2012, ove gia' versati, danno diritto a rimborso ai soggetti  passivi
dell'imposta. 
    4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo  si
provvede con le maggiori devoluzioni di cui all'art. 70 dello statuto
speciale di autonomia.