(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 20 marzo 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Con la presente legge viene liberalizzato il commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano. 2. Vengono attuati i principi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi quadro nazionali, dall'art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' dell'art. 117, comma 4, della Costituzione, prevedendo: a) l'abolizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle barriere non giustificate all'accesso all'attivita' commerciale; b) l'abolizione dei limiti all'offerta effettuata tramite il contingentamento delle superfici di vendita, la determinazione delle superfici massime e la limitazione a determinate tabelle merceologiche; c) l'abolizione della pianificazione commerciale provinciale, intesa come distribuzione geografica dell'offerta commerciale. 3. La liberalizzazione delle attivita' commerciali e della struttura dell'offerta commerciale al dettaglio deve adeguarsi alle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano, della natura e del paesaggio, alla tutela dei monumenti e dei beni culturali, alla tutela della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini, alla tutela ed allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano ed alla necessita' di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico.