(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) dell'articolo 9-bis, relativo alle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, e dell'articolo 9-ter, relativo all'imposta municipale per i fabbricati rurali 1. Dopo l'articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all'accisa sull'energia elettrica). - 1. Questo articolo persegue l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). 2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all'approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l'addizionale provinciale prevista dall'articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' ridotta di euro 9,30 per mille kWh. 3. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 511 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kWh e di curo 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di centoventi giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale). 4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012, ove gia' effettuati, danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell'imposta. 5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le maggiori devoluzioni previste dall'articolo 70 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apporre al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita').». 2. Dopo l'articolo 9-bis della legge finanziaria provinciale 2012 e' inserito il seguente: «Art. 9-ter (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali). - 1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre a quanto previsto dall'articolo 13, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento. 2. Per l'anno 2012 i comuni possono deliberare la predetta riduzione entro il termine massimo stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione.».