(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise p. I n. 7 del 31 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento di articolo alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36, dopo l'art. 17 1. Alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36 (Disciplina del referendum previsto dall'art. 123, terzo comma, della Costituzione), dopo l'art. 17, e aggiunto il seguente: «Art. 17-bis (Modifica o revoca della legge). - 1. Il Consiglio regionale puo' modificare o revocare,nei modi di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, la legge di approvazione o di modificazione dello statuto regionale gia' approvata, anche dopo la pubblicazione del suo testo nel Bollettino ufficiale della Regione ai fini della richiesta di referendum. 2. Ove il Consiglio regionale modifichi o revochi la legge ai sensi del comma 1, le operazioni referendarie eventualmente compiute perdono efficacia. 3. Il testo della legge gia' approvata, coordinato con le modifiche, costituisce nuova legge ed e' nuovamente pubblicato ai fini del controllo di legittimita' costituzionale e della richiesta di referendum.».