(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise p.  I n.  7
                         del 31 marzo 2012) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Inserimento di articolo alla legge regionale 24 ottobre 2005, n.  36,
                           dopo l'art. 17 
 
    1. Alla legge regionale 24 ottobre 2005, n.  36  (Disciplina  del
referendum previsto dall'art. 123, terzo comma, della  Costituzione),
dopo l'art. 17, e aggiunto il  seguente:  «Art.  17-bis  (Modifica  o
revoca della legge). - 1. Il Consiglio regionale  puo'  modificare  o
revocare,nei  modi  di  cui  all'art.  123,  secondo   comma,   della
Costituzione, la legge  di  approvazione  o  di  modificazione  dello
statuto regionale gia' approvata, anche dopo la pubblicazione del suo
testo nel Bollettino ufficiale della Regione ai fini della  richiesta
di referendum. 
    2. Ove il Consiglio regionale modifichi o  revochi  la  legge  ai
sensi del comma 1, le operazioni referendarie eventualmente  compiute
perdono efficacia. 
    3. Il  testo  della  legge  gia'  approvata,  coordinato  con  le
modifiche, costituisce nuova legge ed  e'  nuovamente  pubblicato  ai
fini del controllo di legittimita' costituzionale e  della  richiesta
di referendum.».