(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma 
              Friuli-Venezia Giulia del 4 aprile 2012) 
  
  
                            IL PRESIDENTE 
  
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici»; 
    Visto in particolare l'articolo 21 della legge regionale 11/2009,
come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale  23
luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del  bilancio  2009  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi  dell'articolo
34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o  unita'
locali nel territorio regionale  che,  a  decorrere  dall'1°  gennaio
2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi  conformemente  a
quanto previsto dalla normativa nazionale  vigente  in  materia  e  a
contribuire  all'integrazione  della  retribuzione   dei   lavoratori
impiegati sul  territorio  regionale  interessati  dalla  conseguente
riduzione di orario; 
    Visto  il  Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'articolo 21  della  legge  regionale  4  giugno
2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici), emanato  con  proprio  decreto  14
agosto 2009, n. 0235/ Pres. (di seguito Regolamento), come modificato
con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., e s agosto 2011, n.
0191/Pres., con il quale e' stata data  attuazione  al  sopra  citato
articolo 21 della legge regionale 11/2009; 
    Considerato che il contributo previsto dal Regolamento e' erogato
per una quota a titolo di sostegno all'impresa e per l'altra quota  a
titolo di sostegno al reddito dei lavoratori; 
    Considerato che con riferimento ad entrambe le sopra citate quote
la domanda di contributo e' presentata unitariamente dall'impresa; 
    Considerato che,  nell'esperienza  applicativa  del  Regolamento,
sono stati segnalati numerosi casi in  cui  la  quota  di  contributo
erogata a titolo  di  aiuto  all'impresa  e'  stata  da  quest'ultima
devoluta ai lavoratori; 
    Ritenuto  pertanto  opportuno  prevedere   la   possibilita'   di
richiedere, in sede di domanda di  contributo,  che  anche  la  quota
potenzialmente spettante a titolo di aiuto all'impresa venga concessa
a titolo di  sostegno  al  reddito  dei  lavoratori,  fermo  restando
l'importo massimo previsto per la quota medesima; 
    Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella  seduta
del 19 marzo 2012 ha esaminato lo Schema di regolamento  di  modifica
all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento  all'articolo  14,  comma  i,
lettera r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo  2012,  n.
490,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento   recante
«Modifiche al  Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'articolo 21  della  legge  regionale  4  giugno
2009,  n.  li  (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente
della Regione 14 agosto 2009, n. 235»; 
  
                              Decreta: 
  
    1. E' emanato il Regolamento recante  «Modifiche  al  Regolamento
per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno  alle
imprese che stipulano  contratti  di  solidarieta'  difensivi  e  per
l'integrazione della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla
conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai  sensi  dell'articolo
21 della legge regionale 4 giugno 2009,  n.  il  (Misure  urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),
emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto  2009,  n.
235», nel  testo  allegato  al  presente  prowedimento,  quale  parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  
                                TONDO