(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 13 marzo 2012) 

 

				 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige", ai sensi del  quale  il  Presidente  della  Provincia,
emana, con proprio decreto, i  regolamenti  deliberati  dalla  Giunta
provinciale; 
    Visto l'art. 54, comma 1, punto  2),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
    Vista la legge provinciale 4 marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) e, in particolare, l'art. 150; 
    Visto il decreto del Presidente della Provincia 13  luglio  2010,
n. 18-50/Leg.,  recante  "Disposizioni  regolamentari  di  attuazione
della  legge  provinciale  4  marzo  2008,   n.   1   (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio)"; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 329 di data 24
febbraio 2012 concernente: "Modificazioni al decreto  del  Presidente
della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., recante  "Disposizioni
regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008,  n.
1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"; 


				 
                                Emana 

 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 

				 
Introduzione  dell'art.  6-bis  nel  decreto  del  Presidente   della
               Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg 

 
    1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Provincia  13
luglio 2010, n. 18-50/Leg, e' introdotto il seguente: 


				 
                             "Art. 6-bis 

 

				 
         Disposizioni transitorie in materia di procedimento 
            di approvazione dei piani regolatori generali 

 
    1. Le disposizioni di cui all'art. 31, comma 5-bis,  della  legge
urbanistica provinciale  si  applicano  anche  con  riferimento  alle
corrispondenti disposizioni transitorie  di  approvazione  dei  piani
regolatori generali di cui all'art. 148, comma 5, lettera  d),  della
legge urbanistica provinciale.".