(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 20 marzo 2012) 

 

				 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige", ai sensi del  quale  il  Presidente  della  Provincia,
emana, con proprio decreto, i  regolamenti  deliberati  dalla  Giunta
provinciale; 
    Visto l'art. 54, comma 1, punto  2),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
    Vista la legge provinciale 4 marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) e, in particolare, l'art. 150; 
    Visto il decreto del Presidente della  Provincia  del  13  luglio
2009, n. 11-13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di
edilizia  sostenibile  in  attuazione  del  Titolo  IV  della   legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e  governo
del territorio)"; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 364 di data  2
marzo 2012, concernente: "Modifiche  ed  integrazioni  al  d.P.P.  13
luglio 2009, n. 11-13/Leg,  recante  "Disposizioni  regolamentari  in
materia di edilizia sostenibile in attuazione  del  Titolo  IV  della
legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1  (Pianificazione  urbanistica  e
governo del territorio)". 


				 
                                Emana 

 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 

				 
Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della  Provincia
                    13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. 

 
    1. Il comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate
dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica  e
di certificazione energetica degli edifici,  nonche'  le  definizioni
adottate dalle norme provinciali in materia di urbanistica.".