(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 28 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni 1. La lettera f) del numero 2) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e' sostituita dalla seguente lettera: «f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 112;». 2. Dopo la lettera d) del numero 3) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e' aggiunta la seguente lettera: «d-bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformita' a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 112;».