(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                     n. 17 del 28 febbraio 2012) 

 

				 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 

 

				 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 

 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 

				 
  Modifiche all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 
   «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni 

 
    1. La lettera f) del numero 2) del primo comma dell'art. 5  della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e' sostituita  dalla  seguente
lettera: 
      «f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei  requisiti
previsti dalla normativa  statale  e  regionale  per  l'utilizzazione
agronomica degli  effluenti  di  allevamento  e  delle  acque  reflue
provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7,  lettere  a),
b),  e  c)  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,   e   successive
modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate  in
base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali  di
cui all'art. 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006,  sulla
base delle  informazioni  contenute  nella  comunicazione  presentata
dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 112;». 
    2. Dopo la lettera d) del numero 3) del primo comma  dell'art.  5
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e' aggiunta la  seguente
lettera: 
      «d-bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue provenienti  dalle  aziende  di  cui
all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n.
152/2006,  e  successive  modificazioni,  e  dalle  piccole   aziende
agroalimentari individuate in base  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali di  cui  all'art.  112,  comma  2  del
decreto legislativo n. 152/2006, in conformita' a  quanto  dichiarato
nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1
del medesimo art. 112;».