(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                     n. 17 del 28 febbraio 2012) 

 

				 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 

 

				 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 

 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n.  50
  «Norme per la protezione della fauna selvatica e  per  il  prelievo
  venatorio». 
    1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1993,  n.  50,
e' aggiunto il seguente: 


				 
                            «Art. 20-bis 
              Appostamenti per la caccia agli ungulati 

 
    1. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992,  gli
appostamenti per la caccia agli ungulati non sono  considerati  fissi
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5 della medesima
legge. 
    2. Le province, sulla base di criteri  minimi  uniformi  relativi
agli aspetti di uso  ed  assetto  del  territorio  e  alla  sicurezza
definiti dalla  Giunta  regionale,  identificano,  d'intesa  con  gli
ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in  cui
possono  essere  collocati  gli  appostamenti  di  cui  al  comma  1,
definiscono il loro numero massimo e le tipologie  costruttive  e  ne
disciplinano modalita' autorizzative, di accesso  e  utilizzo,  anche
per attivita' di avvistamento, osservazioni scientifiche,  censimenti
e attivita' di controllo di cui all'art. 17. 
    3. Gli appostamenti di cui al presente articolo sono  soggetti  a
comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo  edilizio
ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380 «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di edilizia» e successive modificazioni e si
configurano  quali  interventi   non   soggetti   ad   autorizzazione
paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano  il
piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove  metri
dal  piano  di  campagna,  abbiano  l'altezza  massima  all'eventuale
estradosso  della  copertura  pari  a  dodici  metri  e  abbiano  una
superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai  tre
metri  quadrati,  siano  privi  di  allacciamenti  e  di   opere   di
urbanizzazione  e  comunque  non  siano  provvisti  di   attrezzature
permanenti per il riscaldamento.».