(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 28 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio». 1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e' aggiunto il seguente: «Art. 20-bis Appostamenti per la caccia agli ungulati 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5 della medesima legge. 2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalita' autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attivita' di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attivita' di controllo di cui all'art. 17. 3. Gli appostamenti di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia» e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.».