(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2012) 

 
    La competente Commissione  Consiliare  in  sede  legislativa,  ai
sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. 


				 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

				 
                              promulga 

 

				 
                         la seguente legge: 

 
                               Art. 1 

				 
                              Finalita' 

 
    1. La Regione Piemonte, al fine di acquisire  la  conoscenza  dei
rischi per la salute pubblica derivanti da specifiche patologie e  di
consentire la  programmazione  regionale  degli  interventi  sanitari
volti  alla  tutela  della   collettivita'   dai   medesimi   rischi,
istituisce, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei  dati  personali),  specifici  registri  regionali  di  rilevante
interesse sanitario.