(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2012) La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Piemonte, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica derivanti da specifiche patologie e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettivita' dai medesimi rischi, istituisce, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), specifici registri regionali di rilevante interesse sanitario.