(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 15 dell'11 aprile 2012) 

 

				 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

				 
                            ha approvato 

 

				 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

				 
                              promulga 

 
la seguente legge: 
                               Art. 1 

				 
   Norme di modifica e integrazione della legge regionale 14/2000 

 
    1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n.  14
(Norme  per  il  recupero  e   la   valorizzazione   del   patrimonio
storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra  mondiale),  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra).
- 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attivita'  di  cui
ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande
guerra, in attuazione  del  principio  di  valorizzazione  storico  e
culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui al libro
II, titolo II, capo VI, sezione II del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). 
    2. L'attivita' di  accompagnamento  riguarda  persone  singole  o
gruppi di persone nei percorsi di visita  qualificati  sui  campi  di
battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a  cavallo  tra
Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel  territorio  della
regione. 
    3.  La  guida  turistica   puo'   avvalersi   dell'attivita'   di
accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori  regionali
su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale. 
    4. Le attivita'  didattiche  e  di  divulgazione  del  patrimonio
storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte
nei confronti  di  studenti,  insegnanti,  ricercatori,  associazioni
culturali,  associazioni  combattentistiche,  o   in   occasione   di
celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate  da  esperti
specializzati sui siti della Grande guerra al fine  di  garantire  le
migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei  siti
finanziati ai sensi della presente legge. 
    5. Il Comitato  scientifico  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
effettua la selezione per svolgere le attivita' previste dal presente
articolo. 
    6. Secondo modalita' e criteri stabiliti da apposito  regolamento
di  attuazione  da  emanarsi,  sentita  la   competente   Commissione
consiliare, sono  definiti  i  requisiti,  i  titoli,  le  esperienze
pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e
le  modalita'  per  svolgere  le  attivita'  previste  dal   presente
articolo.».