(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 16 del 18 aprile 2012) 

 

				 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

				 
                            ha approvato 

 

				 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

				 
                              Promulga 

 
la seguente legge: 
                               Art. 1 

				 
                         Finalita' e oggetto 

 
    1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione  dell'articolo
32, comma 1, della  Costituzione  e  nel  rispetto  delle  competenze
stabilite dall'articolo 117  della  Costituzione,  tutela  la  salute
quale  fondamentale  diritto   dell'individuo   e   interesse   della
collettivita' e promuove tutte le azioni  necessarie  a  prevenire  i
possibili rischi alla  salute  umana  che  possono  essere  collegati
all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge. 
    2. Per il perseguimento delle finalita' di cui  al  comma  1,  la
presente legge disciplina le attivita' di tatuaggio, di piercing e le
pratiche a queste correlate.