(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attivita' di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.