(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 19 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000 1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), allegato alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanita'.». 2. Al comma 2 dell'art. 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000, le parole «nomine dei Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti «nomine regionali». 3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2000.