(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 19 aprile 2012) 

 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
                            Ha approvato 

 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
                              Promulga 

 
la seguente legge: 
                               Art. 1 

				 
Modifiche all'art. 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n.  3
                              del 2000 

 
    1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e
la  Regione   Emilia-Romagna   per   l'organizzazione   dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale in applicazione del decreto  legislativo
30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti  zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421 ), allegato alla legge regionale 1°  febbraio
2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna) e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque  membri
dei quali uno designato dal  Ministero  della  salute,  due  nominati
dalla Regione Lombardia e due dalla  Regione  Emilia-Romagna,  scelti
tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in  materia  di
sanita'.». 
    2. Al comma  2  dell'art.  8  dell'accordo  allegato  alla  legge
regionale n. 3 del 2000, le parole «nomine  dei  Consigli  regionali»
sono sostituite dalle seguenti «nomine regionali». 
    3. Le modifiche previste dai  commi  1  e  2  assumono  efficacia
secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della  legge  regionale
n. 3 del 2000.