(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
                 della Regione Friuli-Venezia Giulia 
                         del 9 maggio 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  (Provvedimenti  a
favore  dell'industria  regionale   e   per   la   realizzazione   di
infrastrutture commerciali) e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visti in particolare gli articoli 21, comma  1  e  22,  comma  1,
lettere a) e b) della citata legge  regionale  n.  47/1978,  come  da
ultimo sostituiti dagli articoli 8  e  9  della  legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di  innovazione,
ricerca  scientifica  e  sviluppo  tecnologico),  i  quali  prevedono
interventi  per  l'innovazione  delle  strutture   industriali,   nel
rispetto della normativa comunitaria vigente; 
    Visto  il  proprio  decreto  20  agosto   2007,   n.   0260/Pres.
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita'  e  procedure
per l'attuazione degli interventi per l'innovazione  delle  strutture
industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma  1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  e  dalla
programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del
comparto industriale)», emanato  in  attuazione  della  citata  legge
regionale, e successive modifiche; 
    Preso atto della necessita' di  garantire  l'efficiente  utilizzo
delle risorse finanziarie disponibili e alla  luce  della  tempistica
con la quale  sono  rese  disponibili,  in  sede  di  bilancio  e  di
assestamento; 
    Ritenuto  necessario  adeguare  i   termini   iniziali   per   la
presentazione delle domande alle date in cui  vi  e'  certezza  della
disponibilita' finanziaria e della relativa entita',  ossia  dopo  la
pubblicazione della legge finanziaria e dopo la  pubblicazione  della
legge di assestamento del bilancio; 
    Ritenuto  pertanto  necessario  adeguare  il  citato  regolamento
emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo di spostare
il termine iniziale di presentazione delle domande del 15 novembre al
20 marzo, e il termine iniziale del 15 maggio al 20 settembre; 
    Ritenuto altresi' opportuno prevedere  che  la  Giunta  regionale
possa disporre, prima della decorrenza di  ciascun  termine  iniziale
per la presentazione delle domande, sia di non aprire il termine  per
la presentazione delle domande che di modificare il numero di domande
previsto, in relazione alle risorse disponibili; 
    Tenuto altresi' conto dell'esperienza maturata in occasione della
precedente apertura per la presentazione delle domande del 16 gennaio
2012, in occasione della quale, sul totale  di  120  domande  ammesse
all'istruttoria, per ben 110 domande le imprese hanno optato  per  la
presentazione delle  stesse  tramite  posta  elettronica  certificata
(PEC); 
    Ritenuto  pertanto  necessario  adeguare  il  citato  regolamento
emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo misure atte
a garantire la semplificazione,  l'efficienza,  l'economicita'  e  la
trasparenza  delle  procedure,  attraverso  l'utilizzo  di   un'unica
modalita' di inoltro della domanda di contributo tramite  il  sistema
di gestione on line delle domande (GOLD), al  fine  di  agevolare  le
imprese e nel contempo promuovere ulteriormente lo snellimento  e  la
dematerializzazione della documentazione amministrativa; 
    Ritenuto pertanto necessario prevedere, agli articoli 14 e  17  a
partire dalla data di presentazione del 20 settembre  2012,  un'unica
modalita' di inoltro della domanda di contributo tramite  il  sistema
informatico GOLD; 
    Ritenuto altresi' necessario prevedere la modifica  dell'allegato
A al citato Regolamento al fine di adeguare i punteggi in conseguenza
della mancata previsione di inoltro delle domande con PEC, sostituito
dal citato inoltro tramite sistema informatico GOLD; 
    Ritenuto altresi' necessario  prevedere  all'art.  5  del  citato
Regolamento  la  cumulabilita'  del  contributo  concesso  anche  con
ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in
linea con quanto gia'  previsto  dal  bando  relativo  all'attuazione
dell'attivita'  1.1.a)2  del  POR   FESR   Obiettivo   competitivita'
regionale e occupazione,  per  il  settore  industria  approvato  con
deliberazione della Giunta  regionale  28  gennaio  2010,  n.  116  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Ritenuto altresi' necessario,  al  fine  di  garantire  effettiva
valenza ai punteggi addizionali attribuiti in  sede  di  valutazione,
prevedere all'art. 21 del citato regolamento la rideterminazione o la
revoca del contributo  assegnato  nei  casi  in  cui  siano  rilevate
variazioni nelle condizioni che hanno determinato l'attribuzione  dei
punteggi addizionali suddetti, in linea con quanto gia' previsto  dal
bando relativo all'attuazione dell'attivita'  1.1.a)2  del  POR  FESR
Obiettivo competitivita' regionale  e  occupazione,  per  il  settore
industria, approvato con  deliberazione  della  Giunta  regionale  28
gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Ritenuto  necessario,  in  linea  con  quanto  sopra   descritto,
completare altresi' le ipotesi di revoca previste dall'art. 44, comma
2, del citato regolamento, prevedendo  espressamente  la  revoca  del
contributo assegnato  nei  casi  in  cui  «siano  variate,  ai  sensi
dell'art. 21,  comma  5-bis,  le  condizioni  che  hanno  determinato
l'attribuzione  di  punteggio  addizionale  in  sede  di  valutazione
relative alla collaborazione  con  enti  di  ricerca,  all'incremento
occupazionale e alla  localizzazione  in  zone  di  svantaggio  socio
economico e  la  variazione  di  tali  condizioni  ha  comportato  la
rideterminazione del  punteggio  di  valutazione,  che  e'  risultato
inferiore a quello assegnato all'ultima impresa  utilmente  collocata
in graduatoria»; 
    Ritenuto  inoltre  di  rimandare,  sulla   base   dell'esperienza
maturata e delle prassi gia' consolidate, a  successivo  decreto  del
Direttore centrale Attivita' produttive la specifica  definizione  di
dettaglio e il chiarimento della  fattispecie  di  cui  all'art.  46,
comma 1, lettere b) e c) del citato Regolamento relativa  al  computo
dell'incremento  e  al   mantenimento   del   livello   occupazionale
preventivato  nella  domanda  di  contributo   e   riconosciuto   con
l'attribuzione di un punteggio premiale in  sede  istruttoria,  quale
supporto alle imprese  e  al  fine  di  garantire  omogeneita'  nella
trattazione delle relative istruttorie; 
    Ravvisata pertanto la necessita' di modificare  ed  integrare  il
regolamento emanato con il citato proprio decreto n.  0260/Pres./2007
al fine di conformarlo alle finalita' suesposte; 
    Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della  Commissione  del  21
aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del  regolamento  (CE)
n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art.
93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 140 del 30 aprile 2004; 
    Visto in particolare l'art. 4, punto  1  del  citato  regolamento
(CE)  n.  794/2004  il  quale  prevede  la  procedura   di   notifica
semplificata  per  determinate  modifiche  ad  un  aiuto   esistente,
intendendo per modifica di un aiuto esistente  qualsiasi  cambiamento
diverso  dalle   modifiche   di   carattere   puramente   formale   e
amministrativo  che  non  possano  alterare  la   valutazione   della
compatibilita' della misura di aiuto con il mercato comune; 
    Visto altresi', l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE)  n.
794/2004 il quale elenca  le  modifiche  di  un  aiuto  esistente  da
notificare  secondo  la  procedura  semplificata,  come  di   seguito
elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per  un  regime
di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di
aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;  c)
inasprimento delle condizioni per  l'applicazione  di  un  regime  di
aiuto autorizzato, riduzione dell'intensita'  di  aiuto  o  riduzione
delle spese ammissibili; 
    Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla  notifica
della modifica del proprio decreto  n.  0260/Pres./2007,  come  sopra
riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto
l'obbligo di notificare  un  aiuto  esistente,  trattandosi  di  mere
modifiche amministrative e precisazioni  in  merito  all'applicazione
della normativa gia' vigente; 
    Ritenuto di emanare il «Regolamento recante  ulteriori  modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente  della  Regione  20  agosto
2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri,  modalita'
e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle
strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22,
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e
dalla programmazione  comunitaria  (Interventi  per  l'innovazione  a
favore del comparto industriale))»; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 delle legge regionale  18  giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  «Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 aprile  2012,
n. 678 con la quale e' stato approvato il suddetto regolamento; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il  «Regolamento  recante  ulteriori  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto  2007,
n. 260 (Regolamento  concernente  condizioni,  criteri,  modalita'  e
procedure per l'attuazione degli interventi per  l'innovazione  delle
strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22,
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e
dalla programmazione  comunitaria  (Interventi  per  l'innovazione  a
favore del comparto industriale))» nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO