(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 maggio 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente; Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale, e successive modifiche; Preso atto della necessita' di garantire l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e alla luce della tempistica con la quale sono rese disponibili, in sede di bilancio e di assestamento; Ritenuto necessario adeguare i termini iniziali per la presentazione delle domande alle date in cui vi e' certezza della disponibilita' finanziaria e della relativa entita', ossia dopo la pubblicazione della legge finanziaria e dopo la pubblicazione della legge di assestamento del bilancio; Ritenuto pertanto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo di spostare il termine iniziale di presentazione delle domande del 15 novembre al 20 marzo, e il termine iniziale del 15 maggio al 20 settembre; Ritenuto altresi' opportuno prevedere che la Giunta regionale possa disporre, prima della decorrenza di ciascun termine iniziale per la presentazione delle domande, sia di non aprire il termine per la presentazione delle domande che di modificare il numero di domande previsto, in relazione alle risorse disponibili; Tenuto altresi' conto dell'esperienza maturata in occasione della precedente apertura per la presentazione delle domande del 16 gennaio 2012, in occasione della quale, sul totale di 120 domande ammesse all'istruttoria, per ben 110 domande le imprese hanno optato per la presentazione delle stesse tramite posta elettronica certificata (PEC); Ritenuto pertanto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo misure atte a garantire la semplificazione, l'efficienza, l'economicita' e la trasparenza delle procedure, attraverso l'utilizzo di un'unica modalita' di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD), al fine di agevolare le imprese e nel contempo promuovere ulteriormente lo snellimento e la dematerializzazione della documentazione amministrativa; Ritenuto pertanto necessario prevedere, agli articoli 14 e 17 a partire dalla data di presentazione del 20 settembre 2012, un'unica modalita' di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema informatico GOLD; Ritenuto altresi' necessario prevedere la modifica dell'allegato A al citato Regolamento al fine di adeguare i punteggi in conseguenza della mancata previsione di inoltro delle domande con PEC, sostituito dal citato inoltro tramite sistema informatico GOLD; Ritenuto altresi' necessario prevedere all'art. 5 del citato Regolamento la cumulabilita' del contributo concesso anche con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in linea con quanto gia' previsto dal bando relativo all'attuazione dell'attivita' 1.1.a)2 del POR FESR Obiettivo competitivita' regionale e occupazione, per il settore industria approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto altresi' necessario, al fine di garantire effettiva valenza ai punteggi addizionali attribuiti in sede di valutazione, prevedere all'art. 21 del citato regolamento la rideterminazione o la revoca del contributo assegnato nei casi in cui siano rilevate variazioni nelle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi addizionali suddetti, in linea con quanto gia' previsto dal bando relativo all'attuazione dell'attivita' 1.1.a)2 del POR FESR Obiettivo competitivita' regionale e occupazione, per il settore industria, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto necessario, in linea con quanto sopra descritto, completare altresi' le ipotesi di revoca previste dall'art. 44, comma 2, del citato regolamento, prevedendo espressamente la revoca del contributo assegnato nei casi in cui «siano variate, ai sensi dell'art. 21, comma 5-bis, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione relative alla collaborazione con enti di ricerca, all'incremento occupazionale e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che e' risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria»; Ritenuto inoltre di rimandare, sulla base dell'esperienza maturata e delle prassi gia' consolidate, a successivo decreto del Direttore centrale Attivita' produttive la specifica definizione di dettaglio e il chiarimento della fattispecie di cui all'art. 46, comma 1, lettere b) e c) del citato Regolamento relativa al computo dell'incremento e al mantenimento del livello occupazionale preventivato nella domanda di contributo e riconosciuto con l'attribuzione di un punteggio premiale in sede istruttoria, quale supporto alle imprese e al fine di garantire omogeneita' nella trattazione delle relative istruttorie; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare ed integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle finalita' suesposte; Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 30 aprile 2004; Visto in particolare l'art. 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilita' della misura di aiuto con il mercato comune; Visto altresi', l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensita' di aiuto o riduzione delle spese ammissibili; Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica della modifica del proprio decreto n. 0260/Pres./2007, come sopra riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente, trattandosi di mere modifiche amministrative e precisazioni in merito all'applicazione della normativa gia' vigente; Ritenuto di emanare il «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 678 con la quale e' stato approvato il suddetto regolamento; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO