(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I-II (serie generale) n. 14 del 4 aprile 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni all'art. 3 1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attivita' di tassidermia) e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di tassidermia e' soggetta alla dichiarazione di inizio attivita' ed e' subordinata al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio di tassidermia rilasciato dalla Commissione regionale per la tassidermia di cui all'art. 4.». 2. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 14/1995 e' sostituito dal seguente: «3. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e di istituti universitari possono esercitare l'attivita' di tassidermia solo per l'ente di appartenenza e nei locali appositamente adibiti dall'ente stesso anche se sprovvisti del certificato di abilitazione di cui al comma 1.».