(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria 
        parte I-II (serie generale) n. 14 del 4 aprile 2012) 

 
                         LA GIUNTA REGIONALE 

 
                            Ha approvato 

 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. 


				 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
                              E m a n a 

 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 

				 
                      Modificazioni all'art. 3 

 
    1. Il comma 1 dell'art. 3  del  regolamento  regionale  23  marzo
1995, n. 14 (Disciplina dell'attivita' di tassidermia) e'  sostituito
dal seguente: 
    «1. L'attivita' di tassidermia e' soggetta alla dichiarazione  di
inizio attivita' ed e' subordinata al  possesso  del  certificato  di
abilitazione   all'esercizio   di   tassidermia   rilasciato    dalla
Commissione regionale per la tassidermia di cui all'art. 4.». 
    2. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 14/1995 e'
sostituito dal seguente: 
    «3. I dipendenti di  enti  ed  istituzioni  pubbliche,  musei  di
storia  naturale  e  di  istituti  universitari  possono   esercitare
l'attivita' di tassidermia solo per  l'ente  di  appartenenza  e  nei
locali appositamente adibiti dall'ente stesso anche se sprovvisti del
certificato di abilitazione di cui al comma 1.».