(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I-II (serie generale) n. 17 del 18 aprile 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione ed integrazione all'art. 2 1. Il comma 7 dell'art. 2 del regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica) e' sostituito dal seguente: «7. La cartella esattoriale, il cui importo dell'imposta e' inferiore ad euro 17,00, e' riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesta entita'.». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2006 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Ai fini della formazione del ruolo, l'importo di cui al comma 7 e' determinato in base alla sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile appartenente alla medesima ditta. 7-ter. Qualora al termine di un quinquennio l'importo dell'imposta non raggiunge il limite di euro 17,00, l'imposta e' comunque riscossa mediante cartella esattoriale.». Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 11 aprile 2012 MARINI (Omissis).