(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria 
        parte I-II (serie generale) n. 17 del 18 aprile 2012) 

 
                         LA GIUNTA REGIONALE 

 
                            Ha approvato 

 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. 


				 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
                              E m a n a 

 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 

				 
              Modificazione ed integrazione all'art. 2 

 
    1. Il comma 7 dell'art. 2  del  regolamento  regionale  6  giugno
2006,  n.  6  (Norme  per  l'organizzazione,   il   funzionamento   e
l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei  consorzi  di
bonifica) e' sostituito dal seguente: 
    «7. La cartella  esattoriale,  il  cui  importo  dell'imposta  e'
inferiore ad euro 17,00,  e'  riscossa  con  cadenza  pluriennale  al
raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme  in  materia
di riscossione dei crediti di modesta entita'.». 
    2. Dopo il comma 7  dell'art.  2  del  regolamento  regionale  n.
6/2006 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Ai fini della formazione del ruolo, l'importo di  cui  al
comma 7 e' determinato in base alla sommatoria di quanto  dovuto  per
ciascun immobile appartenente alla medesima ditta. 
    7-ter.  Qualora  al   termine   di   un   quinquennio   l'importo
dell'imposta non raggiunge il limite  di  euro  17,00,  l'imposta  e'
comunque riscossa mediante cartella esattoriale.». 
    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a  chunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria. 

                 
      Perugia, 11 aprile 2012 

				 
                               MARINI 

 
(Omissis).