(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                    Integrazione dell'articolo 2 
 
    1. Dopo il comma 4-bis  dell'art.  2  della  legge  regionale  27
dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)  e'  aggiunto
il seguente: 
    «4-ter.  E'  istituito  presso  la  Giunta   regionale   l'elenco
regionale delle localita' turistiche o citta' d'arte di cui  all'art.
4 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni  in
materia di  federalismo  Fiscale  Municipale).  La  Giunta  regionale
disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalita' per  la
costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per  l'adozione
del  regolamento  la  Giunta  regionale  considera  quali   requisiti
necessari, ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco,  la  presenza  nel
Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la
presenza altresi' di strutture ricettive.». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
 
      Perugia, 23 marzo 2012 
 
                               MARINI 
 
    (Omissis).