(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Integrazione dell'articolo 2 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e' aggiunto il seguente: «4-ter. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle localita' turistiche o citta' d'arte di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalita' per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresi' di strutture ricettive.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 23 marzo 2012 MARINI (Omissis).