(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 7del 17 febbraio 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 28  febbraio  1979,
n. 70, che approva il testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12, recante «Regolamento di attuazione  del  Titolo  II  della  legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.   19,   recante   Norme   per   la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del  Governo
e  dell'Amministrazione  della  Regione»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.  59  del  21  dicembre
2009; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno  2010  di
rimodulazione     dell'assetto     organizzativo,      di      natura
endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato  nel  S.O.
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  31  del  9
luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   della   Segreteria
generale della Presidenza della Regione; 
    Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi  del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  di
procedimenti amministrativi di competenza della  Segreteria  generale
della Presidenza della Regione  con  la  fissazione  dei  termini  di
conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 
    Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi  del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  di
procedimenti amministrativi di competenza della  Segreteria  generale
della Presidenza della Regione  con  la  fissazione  dei  termini  di
conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione  di
un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato   che,   relativamente   ai   procedimenti   di   cui
all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato  comma
2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile  1991,  n.  10,  ai
sensi del  quale  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Considerato  che  risulta  espresso  il  concerto  dell'Assessore
regionale per le autonomie locali  e  per  la  funzione  pubblica  in
relazione ai procedimenti per i  quali  sono  stati  fissati  termini
superiori a 60 giorni di cui all'allegato b); 
    Visto  il  parere  n.  1839/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 18 ottobre 2011; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  383  del  22
dicembre 2011; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  della   Segreteria   generale   della
Presidenza   della   Regione   siciliana,    sia    che    conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di  parte,  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa.  In
caso di mancata inclusione del procedimento nelle  tabelle  allegate,
lo  stesso  si  concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte
legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine  di  trenta
giorni.