(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
       della Regione Sicilia (p. I) n. 7 del 17 febbraio 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Regione  n.  28  febbraio
1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi  sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  "Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009,
n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II  della  legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.   19,   recante   Norme   per   la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del  Governo
e  dell'Amministrazione  della  Regione"  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.  59  del  21  dicembre
2009; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28  giugno  2010
di    rimodulazione    dell'assetto    organizzativo,    di    natura
endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato  nel  S.O.
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  31  del  9
luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
"Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa",  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis, dell'art. 2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  "con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento"; 
    Visto, in particolare, il comma 2 ter, del citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni"; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale per le attivita' sanitarie e Osservatorio epidemiologico; 
    Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
per le attivita' sanitarie e Osservatorio epidemiologico con relativi
termini di conclusione superiori a 30 giorni e  non  maggiori  di  60
giorni; 
    Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del citato  comma  2  ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
per le attivita' sanitarie e Osservatorio epidemiologico con relativi
termini di conclusione superiori a 60 giorni e non  maggiori  di  150
giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato   che,   relativamente   ai   procedimenti   di   cui
all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato  comma
2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30  aprile  1991,  n.  10  ai
sensi del  quale  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Considerato  che  risulta  espresso  il  concerto  dell'Assessore
regionale per le autonomie locali  e  per  la  funzione  pubblica  in
relazione ai procedimenti per i  quali  sono  stati  fissati  termini
superiori a 60 giorni di cui all'allegato b); 
    Visto  il  parere  n.  1915/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 18 ottobre 2011; 
    Vista la relazione assessoriale prot. n.  97333  del  9  dicembre
2011 indirizzata all'on.le Presidente della Regione; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  381  del  22
dicembre 2011; 
    Su proposta dell'Assessore regionale per la salute; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento  per  le  attivita'
sanitarie  e  Osservatorio   epidemiologico,   sia   che   conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di  parte,  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa.  In
caso di mancata inclusione del procedimento nelle  tabelle  allegate,
lo  stesso  si  concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte
legislativa  o  regolamentare  conseguenziale  o,  in  mancanza,  nel
termine di trenta giorni.