(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 11 del 16 marzo 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle  province
                              regionali 
 
    1.  Nel  quadro  di  un  riassetto  complessivo  delle   funzioni
amministrative,  spettano  alle  province   regionali   funzioni   di
indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei comuni nelle materie
e nei limiti indicati con legge regionale entro il 31 dicembre 2012. 
    2. Con la legge di cui al comma 1 si procede  al  riordino  degli
organi di governo delle province regionali, assicurando che  da  tali
disposizioni derivino significativi risparmi di  spese  per  il  loro
funzionamento.  La  legge  individua  gli  organi  di  governo  della
provincia regionale e  ne  disciplina  composizione  e  modalita'  di
elezione. La composizione degli organi collegiali e'  determinata  in
rapporto alla popolazione residente e  comunque  in  misura  tale  da
garantire una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto ai  limiti
previsti dalla legislazione vigente. 
    3. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati  entro  il
31 dicembre 2012,  fatta  eccezione  per  quelli  in  carica  la  cui
scadenza naturale e' prevista in data successiva, si applica, sino al
31 marzo 2013, l'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli  enti
locali (decreto legislativo presidenziale  29  ottobre  1955,  n.  6)
approvato con legge regionale 15 marzo  1963,  n.  16,  e  successive
modifiche ed integrazioni. Gli organi provinciali che  devono  essere
rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica  fino
alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo  periodo  e
al  secondo  periodo,  si  procede  all'elezione  dei  nuovi   organi
provinciali.