(Pubblicata suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 11 del 16 marzo 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 28  febbraio  1979,
n. 70, che approva il testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  del
Governo e dell'amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  «Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'amministrazione della Regione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12, recante «Regolamento di attuazione  del  titolo  II  della  legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.   19,   recante   norme   per   la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del  Governo
e dell'Amministrazione  della  Regione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.  59  del  21  dicembre
2009; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno  2010  di
rimodulazione     dell'assetto     organizzativo,      di      natura
endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato  nel  s.o.
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  31  del  9
luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista la legge regionale 30 aprile  1991,  n.  10,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per  i  procedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti  amministrativi  e
la  migliore  funzionalita'  dell'attivita'  amministrativa»,   quale
risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in  ultimo
dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n.  10,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il quale dispone che "con decreto del Presidente  della
Regione  su  proposta   dell'assessore   regionale   competente,   le
amministrazioni regionali individuano  i  termini,  non  superiori  a
sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n.  10,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il quale dispone che «nei casi  in  cui,  tenuto  conto
della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo  dell'organizzazione
amministrativa, della natura  degli  interessi  pubblici  tutelati  e
della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili
termini  maggiori  di  quelli  indicati  nel  comma  2-bis   per   la
conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto
del Presidente della Regione, su  proposta  dell'assessore  regionale
competente di concerto con l'assessore  regionale  per  le  autonomie
locali e  la  funzione  pubblica.  I  termini  previsti  non  possono
comunque superare i centocinquanta giorni»; 
    Visto il decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici 9
gennaio 1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana  dell'8  aprile  1995,  n.  18,  recante  «Disposizioni  di
attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  relative  ai
procedimenti amministrativi di competenza della  Direzione  regionale
dell'Assessorato dei lavori pubblici»; 
    Visto  il  decreto  del  dirigente  generale   del   Dipartimento
regionale  dei  trasporti  e  delle  comunicazioni   dell'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 7  ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  29
novembre 2002, n. 54, recante  «Determinazione  dei  termini  massimi
entro  cui  i   procedimenti   amministrativi   di   competenza   del
Dipartimento regionale dei trasporti  e  delle  comunicazioni  devono
essere  conclusi,  ed  individuazione,  per   ciascun   procedimento,
dell'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria»; 
    Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio  2011,  recante  «Linea
guida per l'attuazione dell'art. 2 della  legge  regionale  5  aprile
2011, n. 5», ed il successivo «Atto esplicativo» 7 giugno 2011, prot.
n. 89636/Gab, dell'assessore regionale per le autonomie locali e  per
la funzione pubblica; 
    Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'assessore  regionale  per
le autonomie locali e per la funzione  pubblica  7  luglio  2011,  n.
105623/Gab, recante «Attuazione dell'art.2 della  legge  regionale  5
aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali»; 
    Preso  atto  dell'avvenuta  ricognizione  dei   procedimenti   di
competenza delle  strutture  intermedie  del  Dipartimento  regionale
delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti; 
    Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
delle infrastrutture,della mobilita' e dei  trasporti,  con  relativi
termini di conclusione superiori a 30 giorni e  non  maggiori  di  60
giorni; 
    Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
delle infrastrutture,della mobilita' e dei  trasporti,  con  relativi
termini di conclusione superiori a 60 giorni e non  maggiori  di  150
giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato che sussistono le  motivazioni  previste  dal  citato
comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n.  10,
e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i  termini
per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi  possono  essere
determinati in misura superiore a 60 giorni; 
    Visto  il  concerto  espresso  dall'assessore  regionale  per  le
autonomie  locali  e  per  la  funzione  pubblica  in  relazione   ai
procedimenti per i quali sono stati fissati termini  superiori  a  60
giorni di cui all'allegato b); 
    Visto  il  parere  n.  2089/2011  del  Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza dell'8 novembre 2011; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio
2012; 
    Su proposta dell'assessore regionale per le infrastrutture e  per
la mobilita'; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento   regionale   delle
infrastrutture, della mobilita' e dei  trasporti,sia  che  conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di  parte,  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti, di cui al comma precedente, devono concludersi
con un provvedimento  espresso  nel  termine  stabilito  per  ciascun
procedimento  nelle  tabelle   allegate   che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione  dell'organo  competente   e   della   relativa   fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,nel termine di
trenta giorni.