(Pubblicata suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 11 del 16 marzo 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione»; Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel s.o. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»; Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente di concerto con l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; Visto il decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici 9 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 aprile 1995, n. 18, recante «Disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relative ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici»; Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 7 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 novembre 2002, n. 54, recante «Determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni devono essere conclusi, ed individuazione, per ciascun procedimento, dell'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria»; Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante «Linea guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5», ed il successivo «Atto esplicativo» 7 giugno 2011, prot. n. 89636/Gab, dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica; Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica 7 luglio 2011, n. 105623/Gab, recante «Attuazione dell'art.2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali»; Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti; Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture,della mobilita' e dei trasporti, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture,della mobilita' e dei trasporti, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; Visto il concerto espresso dall'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b); Visto il parere n. 2089/2011 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza dell'8 novembre 2011; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio 2012; Su proposta dell'assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti,sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti, di cui al comma precedente, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,nel termine di trenta giorni.