(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
   della Regione Siciliana (p.I) n. 12 del 23 marzo 2012 (n. 13)) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva  il  testo
unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  "Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 
    Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della   Regione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010  di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel S.O. n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
"Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa",  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il  comma  2  bis  dell'articolo  2  della
citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il  quale  dispone  che
"con decreto del Presidente della Regione su proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento"; 
    Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma  2
bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono  individuati
con decreto del Presidente della Regione, su proposta  dell'Assessore
regionale competente di concerto con  l'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e la  funzione  pubblica.  I  termini  previsti  non
possono comunque superare i centocinquanta giorni"; 
    Vista la circolare n. 1/Gab del  10  maggio  2011  con  la  quale
l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha  dettato  le  Linee
guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011; 
    Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con  la
quale  l'Assessore  regionale  per  la  funzione  pubblica  ha   reso
ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi di competenza delle  strutture  del  Dipartimento  del
bilancio e del tesoro -  Ragioneria  generale  della  Regione  e  del
Dipartimento delle finanze e del credito  dell'Assessorato  regionale
dell'economia; 
    Visti gli allegati a) alla proposta di regolamento con i quali si
procede, ai sensi del citato  comma  2  bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza degli  stessi  Dipartimenti
con relativi termini di conclusione  superiori  a  30  giorni  e  non
maggiori di 60 giorni; 
    Visti gli allegati b) alla proposta di regolamento con i quali si
procede, ai sensi del citato  comma  2  ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza degli  stessi  Dipartimenti
con relativi termini di conclusione  superiori  a  60  giorni  e  non
maggiori di 150 giorni; 
    Viste le relazioni con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato  che,  relativamente  ai  procedimenti  di  cui  agli
allegati b), sussistono le motivazioni previste dal  citato  comma  2
ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  ai
sensi del  quale  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Considerato  che  risulta  espresso  il  concerto  dell'Assessore
regionale per le autonomie locali  e  per  la  funzione  pubblica  in
relazione ai procedimenti per i  quali  sono  stati  fissati  termini
superiori a 60 giorni di cui agli allegati b); 
    Visto  il  parere  n.  2191/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 29 novembre 2011; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  22  del  19
gennaio 2012; 
    Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi    di    competenza     dell'Assessorato     regionale
dell'economia, specificati nelle Tabelle A e B allegate  per  ciascun
Dipartimento (Dipartimento bilancio e tesoro - Dipartimento finanze e
credito), sia  che  conseguano  obbligatoriamente  ad  iniziativa  di
parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.  Sono  fatti  salvi
gli specifici termini procedimentali previsti da fonti normative  e/o
atti di programmazione relativi all'utilizzo ed al controllo di fondi
comunitari. 
    2.  I  procedimenti  di  competenza  dell'Assessorato   regionale
dell'economia devono concludersi con un  provvedimento  espresso  nel
termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle  allegate,
che costituiscono parte integrante del  presente  regolamento  e  che
contengono, altresi', l'indicazione dell'organo e ufficio  competente
e  della  fonte  normativa.  In  caso  di  mancata   inclusione   del
procedimento nelle Tabelle allegate, lo  stesso  si  concludera'  nel
termine  previsto  da  altra  fonte   legislativa   o   regolamentare
conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta  giorni  di  cui
all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n.  10
e successive modifiche ed integrazioni.