(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 12 del 23 marzo 2012 (n. 13)) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009; Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento"; Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni"; Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha dettato le Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011; Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida; Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia; Visti gli allegati a) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli stessi Dipartimenti con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; Visti gli allegati b) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli stessi Dipartimenti con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; Viste le relazioni con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui agli allegati b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui agli allegati b); Visto il parere n. 2191/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 19 gennaio 2012; Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'economia, specificati nelle Tabelle A e B allegate per ciascun Dipartimento (Dipartimento bilancio e tesoro - Dipartimento finanze e credito), sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. Sono fatti salvi gli specifici termini procedimentali previsti da fonti normative e/o atti di programmazione relativi all'utilizzo ed al controllo di fondi comunitari. 2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale dell'economia devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle Tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.