(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
   della Regione Siciliana (p. I) n. 12 del 23 marzo 2012 (n. 13)) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva  il  testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  "Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 
    Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di
attuazione del Titolo IL della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della   Regione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010  di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel S.O. n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.   10   recante
"Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa",  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il  comma  2  bis  dell'articolo  2  della
citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il  quale  dispone  che
"con decreto del Presidente della Regione su proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento"; 
    Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma  2
bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono  individuati
con decreto del Presidente della Regione, su proposta  dell'Assessore
regionale competente di concerto con  l'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e la  funzione  pubblica.  I  termini  previsti  non
possono comunque superare i centocinquanta giorni"; 
    Vista la circolare n. 1/Gab del  10  maggio  2011  con  la  quale
l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha  dettato  le  Linee
guida per l'attuazione dell'art. 2 della  legge  regionale  5  aprile
2011, n. 5; 
    Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con  la
quale  l'Assessore  regionale  per  la  funzione  pubblica  ha   reso
ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida; 
    Vista la successiva nota prot. n. 105623 del 7 luglio 2011 con la
quale  l'Assessore  regionale  per  la  funzione  pubblica  ha   reso
ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale; 
    Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del citato  comma  2  bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza dello  stesso  Dipartimento
con relativi termini di conclusione  superiori  a  30  giorni  e  non
maggiori di 60 giorni; 
    Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del citato  comma  2  ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza dello  stesso  Dipartimento
con relativi termini di conclusione  superiori  a  60  giorni  e  non
maggiori di 150 giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato   che,   relativamente   ai   procedimenti   di   cui
all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato  comma
2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai
sensi del  quale  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Considerato che  il  concerto  dell'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e per la funzione pubblica, richiesto dalla legge in
relazione ai procedimenti per i  quali  sono  stati  fissati  termini
superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo  caso  rimane
assorbito  nella  proposta  che  lo  stesso  fa   di   adozione   del
regolamento; 
    Visto  il  parere  n.  1808/11   del   Consiglio   di   Giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 29 novembre 2011; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  15  del  19
gennaio 2012; 
    Su proposta dell'Assessore regionale per le  autonomie  locali  e
per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza   dell'Assessorato   regionale   delle
autonomie locali e della funzione pubblica -  Dipartimento  regionale
della  funzione  pubblica  e  del  personale,  sia   che   conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di  parte,  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale  delle
autonomie locali e della funzione pubblica -  Dipartimento  regionale
della funzione pubblica e del personale  devono  concludersi  con  un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate,  che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso
di mancata inclusione del procedimento  nelle  tabelle  allegate,  lo
stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa
o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.