(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 6 aprile 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Regione  n.  28  febbraio
1979, n. 70 che approva il testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19  recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009,
n. 12 recante «Regolamento 
    di attuazione del titolo II della  legge  regionale  16  dicembre
2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione  dei  Dipartimenti
regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della
Regione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
- Parte I - n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28  giugno  2010
di    rimodulazione    dell'assetto    organizzativo,    di    natura
endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato  nel  S.O.
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  31  del  9
luglio 2010 e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.   10   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che «nei  casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana; 
    Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il  quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento   con
relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non  maggiori
di 60 giorni; 
    Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il  quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento   con
relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non  maggiori
di 150 giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato che sussistono le  motivazioni  previste  dal  citato
comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10
ai sensi del quale i termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Visto il concerto  espresso  con  nota  prot.  n.  129239  del  9
settembre 2011 dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per
la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per  i  quali  sono
stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B; 
    Visto  il  parere  n.  2283/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 29 novembre 2011; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  19  del  19
gennaio 2012; 
    Su proposta dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  e
l'identita' siciliana; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza  del  Dipartimento  regionale  dei  beni
culturali   e   dell'identita'   siciliana,   sia   che    conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa  di  parte  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio,  i  cui  termini  non  siano  gia'  stabiliti  da
specifiche disposizioni normative o regolamentari. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento  espresso  nel  termine  stabilito  per  ciascun
procedimento nelle tabelle allegate A e B,  che  costituiscono  parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contengono   altresi'
l'indicazione dell'ufficio competente e  della  fonte  normativa.  In
caso di mancata inclusione del procedimento nelle  tabelle  allegate,
lo  stesso  si  concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte
legislativa  o  regolamentare  consequenziale  o,  in  mancanza,  nel
termine di trenta giorni. 
    3.  I  procedimenti  indicati   nelle   tabelle   allegate   sono
comprensivi di tutte le fasi endoprocedurali intercorrenti tra Uffici
centrali   ed   Uffici   periferici   del   Dipartimento   ai    fini
dell'emanazione del provvedimento finale avente rilevanza esterna.