(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 6 aprile 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009; Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche e integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento"; Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni"; Vista la circolare n. 1/Gab. del 10 maggio 2011, recante "Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5", e i successivi atti esplicativi n. 89636/Gab del 7 giugno 2011 e n. 105623/Gab del 7 luglio 2011 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica; Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle autonomie locali; Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; Vista la relazione del Dipartimento regionale delle autonomie locali con cui per ciascun procedimento amministrativo di cui all'allegato b) si motiva sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa di adozione del regolamento; Visto il parere n. 2247/2011 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2012; Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle A) e B) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.