(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 6 aprile 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva  il  testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  "Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive  modifiche
e integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della   Regione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010  di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel S.O. n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.   10   recante
"Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa",  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche e integrazioni disposte in ultimo dalla legge  regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  "con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento"; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei  casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni"; 
    Vista la circolare n. 1/Gab. del 10 maggio 2011,  recante  "Linee
guida per l'attuazione dell'art. 2 della  legge  regionale  5  aprile
2011, n. 5", e i successivi  atti  esplicativi  n.  89636/Gab  del  7
giugno  2011  e  n.  105623/Gab  del  7  luglio  2011  dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale delle autonomie locali; 
    Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi  del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  di
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
delle autonomie locali con la fissazione dei termini  di  conclusione
superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 
    Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi  del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  di
procedimenti amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento  delle
autonomie  locali  con  la  fissazione  dei  termini  di  conclusione
superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 
    Vista la relazione del  Dipartimento  regionale  delle  autonomie
locali  con  cui  per  ciascun  procedimento  amministrativo  di  cui
all'allegato b) si motiva sulle ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato   che,   relativamente   ai   procedimenti   di   cui
all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato  comma
2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile  1991,  n.  10,  ai
sensi del  quale  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Considerato che  il  concerto  dell'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e per la funzione pubblica, richiesto dalla legge in
relazione ai procedimenti per i  quali  sono  stati  fissati  termini
superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo  caso  rimane
assorbito  nella  proposta  che  lo  stesso  fa   di   adozione   del
regolamento; 
    Visto  il  parere  n.  2247/2011  del  Consiglio   di   Giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 29 novembre 2011; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  16  del  19
gennaio 2012; 
    Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento   regionale   delle
autonomie locali, sia che conseguano obbligatoriamente ad  iniziativa
di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento, nelle Tabelle A) e B) allegate, che costituiscono parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa.  In
caso di mancata inclusione del procedimento nelle  tabelle  allegate,
lo  stesso  si  concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte
legislativa  o  regolamentare  consequenziale  o,  in  mancanza,  nel
termine di trenta giorni.