(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
          della Regione Siciliana n. 14 del 6 aprile 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 28  febbraio  1979,
n. 70 che approva il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  «Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12, recante «Regolamento di attuazione  del  Titolo  II  della  legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.   19,   recante   norme   per   la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del  Governo
e dell'Amministrazione  della  Regione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 59 del  21  dicembre
2009; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno  2010  di
rimodulazione     dell'assetto     organizzativo,      di      natura
endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato  nel  S.O.
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  31  del  9
luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che «nei  casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale dell'istruzione e della formazione professionale; 
    Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il  quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
dell'istruzione e della formazione professionale con relativi termini
di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 
    Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il  quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
dell'istruzione e della formazione professionale con relativi termini
di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 
    Vista  la  relazione  con  la  quale  si   motiva   per   ciascun
procedimento  amministrativo  in  merito  alle  ragioni  che  rendono
necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a  60
giorni; 
    Considerato   che,   relativamente   ai   procedimenti   di   cui
all'allegato B, sussistono le motivazioni previste dal  citato  comma
2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile  1991,  n.  10,  ai
sensi del  quale  i  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Visto  il  concerto  espresso  dall'Assessore  regionale  per  le
autonomie  locali  e  per  la  funzione  pubblica  in  relazione   ai
procedimenti per i quali sono stati fissati termini  superiori  a  60
giorni di cui all'allegato B; 
    Visto  il  parere  n.  2300/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione siciliana -  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 29 novembre 2011; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  26  del  19
gennaio 2012; 
    Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la
formazione professionale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento  regionale
dell'istruzione  e  della  formazione   professionale,   di   seguito
Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad  iniziativa  di
parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
provvedimento,  nelle  tabelle  allegate,  che  costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso
di mancata inclusione del procedimento  nelle  tabelle  allegate,  lo
stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa
o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di  trenta
giorni. 
    3.  Sono  fatti  salvi  gli  specifici  termini  previsti   dalla
normativa comunitaria, statale e regionale relativi  all'utilizzo  ed
al controllo di fondi comunitari.