(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 6 aprile 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»; Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 59 del 21 dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le ammini-strazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il proce-dimento»; Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pub-blica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca; Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di con-clusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclu-sione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; Visto l'elenco con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale perle autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B); Visto il parere n. 2379/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione consultiva, reso nell'adunanza del 13 dicembre 2011; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 27 gennaio 2012; Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad inizia-tiva di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.