(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Lavori in economia 
 
    1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere  costruttive
connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e
repressione degli incendi  boschivi  e  gli  interventi  colturali  e
manutentori, ivi compresi quelli per  la  gestione  dei  demani,  dei
vivai forestali e delle riserve naturali, di cui  all'art.  64  della
legge regionale 6 aprile  1996,  n.  16  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, che non sono configurabili come opere edilizie e  fanno
rimanere salve le situazioni naturali, sono realizzati  di  norma  in
economia ed eseguiti  in  amministrazione  diretta  prescindendo  dal
limite di importo per i lavori in  amministrazione  diretta  previsto
dal comma 5 dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163 e successive modifiche ed integrazioni. 
    2.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'art.   125   del   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  modifiche  ed
integrazioni in caso  di  realizzazione,  manutenzione  di  opere  ed
impianti.