(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Lavori in economia 1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che non sono configurabili come opere edilizie e fanno rimanere salve le situazioni naturali, sono realizzati di norma in economia ed eseguiti in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo per i lavori in amministrazione diretta previsto dal comma 5 dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Resta ferma l'applicazione dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni in caso di realizzazione, manutenzione di opere ed impianti.