(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Catalogo regionale dei geositi 
 
    1. Al fine di valorizzare e  tutelare  il  patrimonio  geologico,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  istituisce  con
proprio decreto il Catalogo regionale dei  geositi.  Il  Catalogo  e'
gestito dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed  e'  soggetto  ad
aggiornamento annuale. 
    2. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica  e
catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione
della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, mineralogica,
petrografica, paleontologica e pedologica. 
    3.   La   ricognizione,   la   perimetrazione   dei   geositi   e
l'aggiornamento del relativo Catalogo sono effettuati sulla  base  di
approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate
dalla   presenza   di    emergenze    geologiche,    geomorfologiche,
idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche. Le informazioni di cui
al comma 2 sono  raccolte  in  maniera  sistematica  facendo  uso  di
apposite schede realizzate  sulla  base  dei  formulari  regionali  o
adottate in censimenti di geositi a carattere nazionale. Sulle  linee
guida e sulle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  l'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente predispone, ogni  sei  mesi,
una  relazione  che  e'   trasmessa   alla   competente   Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 
    4. Gli enti locali, gli istituti di  ricerca  e  le  associazioni
attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di  nuovi
geositi. 
    5. Il Catalogo regionale  dei  geositi  e'  inserito  nei  quadri
conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale. 
    6.  L'Assessore  regionale  per  il   territorio   e   l'ambiente
stabilisce con proprio decreto le  modalita'  per  l'istituzione  del
geosito.