(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 maggio 2012) IL PRESIDENTE Visto il comma 630 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la sperimentazione delle «Sezioni Primavera», per un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di eta' da 24 a 36 mesi cui ha fatto seguito l'Accordo quadro, di durata triennale, volto alla realizzazione in via sperimentale di tali servizi, sottoscritto nell'ambito della Conferenza Unificata Stato - Regioni-Enti locali il 7 ottobre 2010; Visto l'art. 7, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 «Legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007» che ha modificato l'art. 7, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, definendo i criteri e le modalita' per la concessione, in regime transitorio per l'anno scolastico 2011/2012, dei finanziamenti per le Sezioni Primavera; Considerato che le disposizioni regionali sopra menzionate rinviano ad un regolamento la definizione dei requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle citate Sezioni Primavera; Attesa pertanto la necessita' di definire in via regolamentare tale dettagliata disciplina necessaria per consentire l'attuazione degli interventi di cui trattasi; Dato atto che i contenuti del testo regolamentare predisposto a tale scopo dalla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, ed in particolare il Capo II del lo stesso, tengono conto di quanto concordato tra Governo, Regioni Province Comuni e Comunita' montane nel citato accordo triennale; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 23 aprile 2012, con la quale e' stato approvato il «Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011 ), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato delle Sezioni Primavera»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011 ), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato delle Sezioni Primavera» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO