(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 maggio 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il comma 630 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, concernente la sperimentazione delle «Sezioni Primavera», per un
servizio educativo a carattere integrativo  rivolto  alla  fascia  di
eta' da 24 a 36 mesi cui ha fatto seguito l'Accordo quadro, di durata
triennale, volto alla  realizzazione  in  via  sperimentale  di  tali
servizi, sottoscritto nell'ambito della Conferenza Unificata Stato  -
Regioni-Enti locali il 7 ottobre 2010; 
    Visto l'art. 7, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto
2011, n. 11 «Legge di assestamento del bilancio 2011 e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2011 - 2013  ai  sensi  dell'art.  34  della
legge regionale 21/2007» che ha modificato l'art. 7,  comma  2  della
legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22,  definendo  i  criteri  e  le
modalita' per  la  concessione,  in  regime  transitorio  per  l'anno
scolastico 2011/2012, dei finanziamenti per le Sezioni Primavera; 
    Considerato  che  le  disposizioni  regionali  sopra   menzionate
rinviano ad un regolamento la  definizione  dei  requisiti,  criteri,
modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi  destinati  a
sostenere il servizio erogato dalle citate Sezioni Primavera; 
    Attesa pertanto la necessita' di definire  in  via  regolamentare
tale dettagliata disciplina necessaria  per  consentire  l'attuazione
degli interventi di cui trattasi; 
    Dato atto che i contenuti del testo regolamentare  predisposto  a
tale scopo dalla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca,
famiglia, associazionismo e cooperazione, ed in particolare  il  Capo
II del lo stesso, tengono conto di  quanto  concordato  tra  Governo,
Regioni Province  Comuni  e  Comunita'  montane  nel  citato  accordo
triennale; 
    Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso); 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  677  del  23
aprile 2012, con la quale e' stato approvato il «Regolamento recante,
ai sensi dell'articolo 7, commi 1  e  2,  della  legge  regionale  29
dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011 ),  requisiti,  criteri,
modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi  destinati  a
sostenere il servizio erogato delle Sezioni Primavera»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante, ai sensi dell'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011 ), requisiti, criteri,  modalita'  e  procedure  per
l'attuazione degli  interventi  destinati  a  sostenere  il  servizio
erogato delle Sezioni  Primavera»  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO