(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                      n. 14 del 27 marzo 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste promuove,  in
ogni ambito e attivita' di propria competenza,  la  diffusione  degli
ideali di liberta', democrazia, pace, collaborazione  e  integrazione
tra i popoli, la valorizzazione dei diritti delle minoranze,  nonche'
il mantenimento della memoria di coloro che  si  sono  sacrificati  e
hanno operato contro ogni tentativo di strage,  genocidio  o  crimine
contro l'umanita'. 
    2. In particolare, la Regione promuove  la  valorizzazione  e  la
diffusione della  conoscenza  del  patrimonio  storico,  culturale  e
politico dell'antifascismo e della Resistenza e le  iniziative  volte
ad approfondire, diffondere e mantenere viva la memoria degli  eventi
che hanno segnato la collettivita' italiana e valdostana in relazione
ai fondamenti e allo sviluppo dell'assetto  democratico  dell'Europa,
dell'Italia e della Valle d'Aosta, riconoscendo a tali finalita'  una
valenza educativa e formativa, in armonia con: 
      a) il decreto legislativo 20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione
di festa nazionale del giorno  25  aprile  1948,  terzo  anniversario
della totale liberazione del territorio italiano),  ratificato  dalla
legge 22 aprile 1953, n. 342; 
      b) la legge 20 luglio 2000, n.  211  (Istituzione  del  «Giorno
della Memoria» in ricordo dello sterminio e  delle  persecuzioni  del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti); 
      c) la legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del  «Giorno  del
ricordo»  in  memoria   delle   vittime   delle   foibe,   dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale  e  concessione
di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati); 
      d) la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del «Giorno della
memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di  tale
matrice). 
    3. Ai fini della  presente  legge,  per  Memoria  si  intende  il
ricordo attivo dei  fatti  che  hanno  fortemente  caratterizzato  la
storia contemporanea italiana, quali  l'avvento  e  la  caduta  della
dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e
lo  sterminio  nei   campi   di   concentramento   nazisti,   l'esodo
giuliano-dalmata-istriano, il  terrorismo  e  le  stragi  di  matrice
terroristica.