(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 14 del 30 marzo 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
            Inserimento della sezione I bis nel capo III 
               del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
    1. Dopo la sezione I del capo III del titolo VIII del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta  regionale  8  agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione  della  legge  regionale  26
luglio 2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione  Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro») e' inserita la seguente: 
 
                           «Sezione I bis 
 
 
                             Art. 86 bis 
                   Obblighi del soggetto promotore 
 
    1. Il soggetto promotore e' tenuto a: 
      a)  garantire  la  qualita'   e   l'efficacia   dell'esperienza
formativa del tirocinante; 
      b) garantire che il tirocinio  si  svolga  nel  rispetto  della
normativa e degli obblighi previsti nella convenzione; 
      c)   nominare   il   tutore   responsabile   delle    attivita'
didattico-organizzative,  scegliendolo  fra   i   soggetti   indicati
all'articolo 86 sexies, comma 1; 
      d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del
soggetto  ospitante,  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  per  la
responsabilita' civile verso terzi, come  previsto  dall'articolo  17
ter, comma 5 della l.r. 32/2002. 
    2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego, e'
tenuto ad effettuare la comunicazione di  cui  all'articolo  17  bis,
comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del
progetto formativo al centro per l'impiego. 
    3. Il  soggetto  promotore  e'  tenuto  ad  inviare  copia  della
convenzione e del  progetto  formativo  alla  struttura  territoriale
competente in materia di attivita' ispettiva del lavoro, nonche' alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  ovvero,   in   mancanza,   agli
organismi  locali   delle   confederazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 
 
                             Art. 86 ter 
             Requisiti e obblighi del soggetto ospitante 
 
    1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere in regola con la normativa sulla salute  e  sicurezza
sui luoghi di lavoro; 
      b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
      c) non avere effettuato licenziamenti per attivita' equivalenti
a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione
del tirocinio stesso, fatti salvi  quelli  per  giusta  causa  e  per
giustificato  motivo  soggettivo  e  fatti  salvi  specifici  accordi
sindacali con le organizzazioni provinciali piu' rappresentative; 
      d)  non  avere  procedure  di   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti a quelle
del tirocinio. 
    2. Il   soggetto   ospitante   deve   utilizzare   il   tirocinio
esclusivamente per attivita' per le quali sia necessario  un  periodo
formativo.  Non  puo'  utilizzare  il  tirocinio  per  sostituire   i
contratti a termine, per  sostituire  il  personale  nei  periodi  di
malattia,  maternita'  o  ferie  o  per  ricoprire  ruoli   necessari
all'interno della propria organizzazione. 
    3.  Il  soggetto  ospitante  nomina  il  tutore  del  tirocinante
scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86  septies,  comma
1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante e'
tenuto a individuare un sostituto  dotato  di  requisiti  analoghi  a
quelli del tutore sostituito. 
 
                           Art. 86 quater 
                 Obblighi e diritti del tirocinante 
 
    1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante e'  tenuto
a: 
      a) svolgere  le  attivita'  previste  dal  progetto  formativo,
osservando gli orari e le  regole  di  comportamento  concordati  nel
progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro; 
      b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 
      c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro; 
      d) ove il rapporto  di  tirocinio  si  svolga  presso  soggetti
privati, rispettare gli obblighi di  riservatezza  circa  i  processi
produttivi, prodotti od altre notizie  relative  all'azienda  di  cui
venga  a  conoscenza,  sia  durante  che  dopo  lo  svolgimento   del
tirocinio; 
      e) ove il rapporto  di  tirocinio  si  svolga  presso  soggetti
pubblici, rispettare  il  segreto  d'ufficio  nei  casi  e  nei  modi
previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini
privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
      f)  partecipare  agli  incontri  concordati   con   il   tutore
responsabile delle attivita' didattico-organizzative  per  monitorare
l'attuazione del progetto formativo. 
    2. Il tirocinante gode di parita' di trattamento con i lavoratori
nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per  cio'
che concerne i servizi  offerti  dal  soggetto  ospitante  ai  propri
dipendenti. 
    3. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non  si
tiene conto di  eventuali  periodi  di  astensione  obbligatoria  per
maternita'. Allo stesso modo  non  si  tiene  conto  dei  periodi  di
malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno
reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. 
    4. Il tirocinante puo' interrompere  il  tirocinio  in  qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta   al   proprio   tutore   di
riferimento e al tutore delle attivita' didattico-organizzative. 
 
                          Art. 86 quinquies 
                     Importo del rimborso spese 
 
    1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al
tirocinante non puo' essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. 
 
                           Art. 86 sexies 
          Caratteristiche e compiti del tutore responsabile 
               delle attivita' didattico-organizzative 
 
    1. Il tutore responsabile delle attivita' didattico-organizzative
e' nominato dal soggetto promotore ed e' scelto fra  soggetti  dotati
di professionalita', capacita' ed esperienza adeguate  alle  funzioni
da svolgere. 
    2. Il tutore responsabile delle attivita' didattico-organizzative
svolge i seguenti compiti: 
      a) concorre all'elaborazione del progetto  formativo,  d'intesa
con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli
obiettivi e le competenze da acquisire; 
      b)  monitora  l'attuazione  del   progetto   formativo,   anche
attraverso periodici incontri con il tirocinante. 
 
                           Art. 86 septies 
                Caratteristiche e compiti del tutore 
                           del tirocinante 
 
    1. Il tutore del tirocinante e' nominato dal soggetto  ospitante,
che lo sceglie fra i propri dipendenti a tempo  indeterminato  dotati
di esperienza e capacita'  coerenti  con  l'attivita'  del  tirocinio
prevista nel progetto formativo. 
    2. Per le aziende  artigiane  indicate  all'articolo  86  nonies,
comma 1, lettera a), il tutore e' il titolare dell'azienda. 
    3. Il tutore svolge i seguenti compiti: 
      a)  coordina  l'attivita'  del  tirocinante,  a  cui   fornisce
indicazioni tecnico-operative costituendone il punto  di  riferimento
per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze  che  si
possono verificare durante il tirocinio; 
      b)   attesta   la   regolarita'   dell'attivita'   svolta   dal
tirocinante; 
      c) e' responsabile della regolare  tenuta  del  registro  delle
presenze; 
      d) redige  la  relazione  finale  sull'attivita'  svolta  e  le
competenze acquisite dal tirocinante. 
 
                           Art. 86 octies 
                     Contenuti della convenzione 
                      e del progetto formativo 
 
    1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi  del
soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli  obblighi
cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. 
    2. La convenzione puo'  essere  riferita  a  piu'  tirocini,  nel
rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 86 nonies. 
    3. Il progetto formativo e' predisposto per ogni tirocinante  dal
soggetto promotore d'intesa con il tutore del  soggetto  ospitante  e
deve contenere: 
      a)  i  dati  identificativi  del  tirocinante,   del   soggetto
promotore e del soggetto ospitante; 
      b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto  promotore  e
del tutore nominato dal soggetto ospitante; 
      c) la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio,  comunque
inferiore all'orario previsto  dal  contratto  collettivo  di  lavoro
applicato dal soggetto ospitante; 
      d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalita'  di
svolgimento del tirocinio; 
      e) gli estremi identificativi delle assicurazioni; 
      f) la sede di svolgimento e il settore di attivita'; 
      g) l'entita' dell'importo forfetario corrisposto  a  titolo  di
rimborso spese. 
 
                           Art. 86 nonies 
                   Numero dei tirocini attivabili 
                       dai soggetti ospitanti 
 
    1. Per i  soggetti  ospitanti  privati,  il  numero  di  tirocini
attivabili  annualmente,  con   riferimento   alla   singola   unita'
produttiva, e' proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con
i seguenti limiti: 
      a)  per  i  soggetti  ospitanti  senza   dipendenti   a   tempo
indeterminato non e' consentita l'attivazione di tirocini, salvo  che
per le aziende artigiane  di  artigianato  artistico  e  tradizionale
indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A  del  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009,  n.
55/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  22  ottobre
2008, n. 53 "Norme in materia  di  artigianato"),  per  le  quali  e'
consentito un tirocinante; 
      b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei  dipendenti  a
tempo indeterminato, e' consentito un tirocinante; 
      c) per  i  soggetti  ospitanti  che  hanno  tra  i  sette  e  i
diciannove dipendenti a  tempo  indeterminato,  sono  consentiti  due
tirocinanti; 
      d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o piu' dipendenti a
tempo indeterminato, e' consentito un numero massimo  di  tirocinanti
non superiore al 10  per  cento  del  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato. 
    2. Per i soggetti ospitanti  pubblici  e'  consentito  un  numero
massimo di tirocinanti non superiore al 10 per  cento  del  personale
dipendente a tempo indeterminato. 
    3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili
annualmente, di  cui  ai  commi 1  e  2,  si  applicano  le  seguenti
diposizioni: 
      a) non sono computati i tirocini  attivati  nei  confronti  dei
soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1 della  legge  8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative  sociali)  e  dei
disabili, di cui alla 1. 68/1999, gli  apprendisti  e  i  tirocinanti
assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno; 
      b)  i  soci  lavoratori   delle   societa'   cooperative   sono
considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a
tempo indeterminato; 
      c) non e' computato il  tirocinio  in  cui  il  tirocinante  ha
svolto meno del 70 per cento delle  presenze  previste  dal  progetto
formativo. 
    4.  Il  tirocinante  assunto  a  tempo  indeterminato  nel  corso
dell'anno solare non e' computato nel numero dei tirocini  attivabili
annualmente. 
 
                           Art. 86 decies 
             Condizioni e modalita' per la registrazione 
         del tirocinio nel libretto formativo del cittadino 
 
    1. Al termine del tirocinio il soggetto  ospitante  trasmette  la
relazione finale sull'attivita' svolta e sulle  competenze  acquisite
dal tirocinante ai servizi per l'impiego  per  la  registrazione  nel
libretto formativo del cittadino. 
    2. Ai fini della registrazione  delle  competenze  acquisite  sul
libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70  per
cento delle presenze previste per le attivita' di tirocinio. 
 
                          Art. 86 undecies 
              Attivita' di informazione e monitoraggio 
                      dei centri per l'impiego 
 
    1. I centri per l'impiego effettuano: 
      a)  l'informazione,  nei  confronti  dei   potenziali   utenti,
riguardo alle possibilita' di utilizzo dei tirocini; 
      b) la  verifica  del  rispetto  degli  obblighi  da  parte  dei
soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio; 
      c) il  monitoraggio  dei  tirocini  attivati  nell'anno  solare
precedente al fine di valutarne l'efficacia in termini occupazionali; 
      d) la trasmissione alla Regione delle risultanze  di  cui  alla
lettera c); 
      e) la registrazione delle competenze acquisite dal  tirocinante
nel libretto formativo del cittadino.».