(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° Supplemento del 28 maggio 2012 al n. 21 del 24 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Ferme restando le competenze regionali e provinciali in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, nonche' di leale collaborazione con gli enti locali e definisce il relativo regime transitorio. 2. Con la presente legge la Regione persegue la finalita' di assicurare: a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicita' e sostenibilita' per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonche' di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi; b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformita' ai principi di gradualita', responsabilizzazione, equita' e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale; c) la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarieta', di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorita' di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione; d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonche' una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.