(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 7 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Misure urgenti per la tutela delle acque 1. La Regione, al fine di dare compiuta attuazione agli obiettivi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, stabilisce misure urgenti e temporanee atte a contenere il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati come definiti all'art. 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'Allegato A. 2. Nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli agglomerati indicati nell'Allegato A l'adozione o comunque l'approvazione di piani urbanistici comunali e di strumenti urbanistici attuativi e delle relative varianti, o l'approvazione di progetti comportanti modifica dei piani o degli strumenti urbanistici attuativi, che determinino incremento del peso insediativo, come definito dall'art. 33 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, cui corrisponda un aumento del carico inquinante degli scarichi: a) e' preceduta dalla verifica, da parte delle strutture regionali competenti in materia di acqua, della corrispondenza tra la capacita' di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite; b) in alternativa e' subordinata all'adeguamento del servizio fognario-depurativo esistente, da realizzare prima della costruzione dei nuovi insediamenti. 3. Le misure di cui al comma 2 non si applicano nei confronti degli interventi urbanistico-edilizi assentiti e/o in corso di realizzazione in conformita' a previsioni urbanistiche gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 marzo 2012 BURLANDO (Omissis).