(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Liguria n. 3 - Parte I del 7 marzo 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 
          (Testo unico della normativa in materia di sport) 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge  regionale  7  ottobre
2009, n. 40 (Testo unico della  normativa  in  materia  di  sport)  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
      «2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi: 
        a) ai comuni singoli o associati, alle province e  agli  enti
parco; 
        b)  alle  associazioni  sportive  dilettantistiche   e   alle
organizzazioni affiliate  al  CONI  e/o  al  CIP  e/o  agli  Enti  di
Promozione e di Propaganda Sportiva; 
        c)  alle  Istituzioni  scolastiche  autonome,  agli  Istituti
scolastici parificati e alle Universita'.».