(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 - Parte I del 7 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi: a) ai comuni singoli o associati, alle province e agli enti parco; b) alle associazioni sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva; c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Universita'.».