(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Emilia-Romagna n. 84 del 24 maggio 2012) 
 
 
                       L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                      IL PRESENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 9  ottobre  2009,
n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) e' abrogato. 
    2. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 2009 e'
sostituito dal seguente: «6. Le deliberazioni sono approvate  con  il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del  CAL
possono   delegare   un   assessore   della   propria   Giunta   alla
partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni». 
    3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2009 e'
sostituito dal seguente: «3.  Nell'ipotesi  di  decadenza  nel  corso
della legislatura  regionale  di  uno  dei  componenti  elettivi,  il
Presidente della Regione dichiara eletto e nomina,  in  sostituzione,
il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'art.  3,
comma 5, rispettando il rapporto tra comuni montani  e  non  montani.
Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del  componente
decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti,
l'organo  opera  validamente  composto  dai  restanti  componenti  in
carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti  elettivi.  In
tal caso non  e'  richiesto  il  rispetto  delle  proporzioni  tra  i
componenti elettivi indicate dall'art. 2, comma 3». 
    4. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2009 e'
sostituito dal seguente: «4.  Qualora  nel  corso  della  legislatura
decadano piu' della meta'  dei  componenti  elettivi,  il  Presidente
della Regione dispone affinche' si proceda, ai sensi dell'art.  3,  a
nuove elezioni di tutti i componenti elettivi». 
    5. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2009 e'
abrogato.